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Mediazione transfrontaliera UE: la direttiva 2008/52/CE

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  1. Che cosa disciplina la direttiva 2008/52/CE? (articoli 1 e 2)
  2. Che cosa si intende per mediazione e chi è il mediatore? (articolo 3)
  3. Qualità della mediazione: codici di condotta e formazione (articolo 4)
  4. Il giudice può invitare alla mediazione o renderla obbligatoria? (articolo 5)
  5. L'accordo raggiunto in mediazione può diventare esecutivo? (articolo 6)
  6. Riservatezza: il mediatore può essere obbligato a testimoniare? (articolo 7)
  7. La mediazione ferma il decorso dei termini di prescrizione? (articolo 8)
  8. Informazioni al pubblico, autorità competenti e revisione (articoli da 9 a 12)
  9. Passi pratici per un privato o una piccola impresa con una controversia in un altro Stato membro
  10. Domande frequenti

La direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008 stabilisce regole comuni dell'UE per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile (articolo 1, paragrafo 2). Essa impone agli Stati membri di assicurare che le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, possano chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo, salvi due motivi di rifiuto (articolo 6); di garantire che, a meno che le parti non decidano diversamente e salve due eccezioni, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti dalla mediazione o connesse con essa (articolo 7); e di provvedere affinché alle parti non sia successivamente impedito di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all'arbitrato per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza (articolo 8). La Danimarca ne è esclusa: ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, per «Stato membro» la direttiva intende gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Tre adulti in abbigliamento casual elegante seduti a un tavolo rotondo di legno chiaro in una luminosa sala riunioni; la donna al centro gesticola a mani aperte verso gli altri due, e sul tavolo è posata una sola cartella grigia chiusa e senza scritte
Tre adulti siedono a un tavolo rotondo di legno chiaro in una luminosa sala riunioni; la donna al centro si rivolge agli altri due a mani aperte, e sul tavolo c'è una sola cartella grigia chiusa e senza scritte. Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/52/CE, la mediazione è un procedimento strutturato in cui le parti tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della loro controversia con l'assistenza di un mediatore.

Che tipo di atto è. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva (articolo 14). L'articolo 12, paragrafo 1, imponeva loro di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l'articolo 10, per il quale la data era fissata al più tardi al 21 novembre 2010; tali disposizioni nazionali contengono un riferimento alla direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Per individuare la regola che si applica alla propria mediazione occorre quindi consultare, oltre alla direttiva, la legge di attuazione dello Stato interessato. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU L 136 del 24 maggio 2008, pag. 3). Al 21 ottobre 2026 la banca dati Cellar dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE non registra alcun atto modificativo e la indica come in vigore. Il considerando 8 spiega che le disposizioni della direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma che nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicarle anche ai procedimenti di mediazione interni.

Che cosa disciplina la direttiva 2008/52/CE? (articoli 1 e 2)

Disciplina la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale. L'articolo 1, paragrafo 2, esclude i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile e precisa che la direttiva non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). Il considerando 10 aggiunge che i diritti e gli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia e del lavoro; in questi settori occorre quindi verificare se, in base alla pertinente legge applicabile, i diritti e gli obblighi in discussione siano riconosciuti alle parti (articolo 1, paragrafo 2).

Il suo obiettivo. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, la direttiva ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. Non crea un procedimento europeo unico di mediazione; fissa regole comuni su alcuni punti chiave (esecutività, riservatezza, termini di prescrizione e decadenza) e obbliga gli Stati membri a incoraggiare la qualità (articolo 4) e l'informazione del pubblico (articolo 9).

Quando una controversia è transfrontaliera. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, è transfrontaliera la controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui: a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia; b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale; c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o d) ai fini dell'articolo 5, un invito è rivolto alle parti. Il criterio è legato alle date elencate all'articolo 2, paragrafo 1; la data di firma di un contratto non è tra queste.

Un criterio più ampio per riservatezza e termini. L'articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che, in deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). Se due parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente nello stesso Stato membro alla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c), e il procedimento giudiziario o di arbitrato risultante dalla loro mediazione è avviato in un altro Stato membro, la controversia è quindi transfrontaliera anche ai fini degli articoli 7 e 8.

Il domicilio. L'articolo 2, paragrafo 3, stabilisce il domicilio in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001. Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012, il cui articolo 80 prevede che i riferimenti al regolamento abrogato si intendano fatti al nuovo regolamento e si leggano secondo la tavola di concordanza dell'allegato III; le disposizioni corrispondenti sono gli articoli 62 e 63. Ai sensi dell'articolo 62, il giudice applica la propria legge nazionale per stabilire se una parte è domiciliata nello Stato membro in cui è adito, e, se la parte non è domiciliata in tale Stato membro, la legge di un altro Stato membro per stabilire se la parte è domiciliata in quello Stato; ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, una società o altra persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche è domiciliata nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro d'attività principale. La nostra guida al regolamento (UE) n. 1215/2012 illustra il profilo della competenza giurisdizionale.

La Danimarca. L'articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che nella direttiva per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. Il considerando 30 spiega che, a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione della direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

La data dell'accordo di mediazione. Il considerando 15 afferma che, in mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla mediazione nel momento in cui intraprendono un'azione specifica per avviare il procedimento di mediazione. Un breve accordo scritto di mediazione, datato e firmato, aiuta a stabilire la data in cui le parti hanno concordato di ricorrere alla mediazione, che è la data del criterio transfrontaliero di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Che cosa si intende per mediazione e chi è il mediatore? (articolo 3)

La mediazione è definita in modo ampio, in base alla sostanza e non al nome. Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), per «mediazione» si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

I giudici. La definizione include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione; il considerando 12 precisa che ciò vale per quanto un giudice possa agire come mediatore ai sensi della legislazione nazionale. Esclude i tentativi messi in atto dall'organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere a una composizione della controversia in questione nell'ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima (articolo 3, lettera a), secondo comma). Secondo il considerando 12, la direttiva non si estende neppure ai casi in cui l'organo giurisdizionale o il giudice adito richiedano l'assistenza o la consulenza di una persona competente.

Il mediatore. Ai sensi dell'articolo 3, lettera b), per «mediatore» si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione. La direttiva in sé non richiede che il mediatore sia un avvocato o che possieda un titolo particolare.

Che cosa resta fuori. Il considerando 11 afferma che la direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi a un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l'arbitrato e la valutazione di periti, o ai procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia. Secondo il considerando 11, quindi, la direttiva non dovrebbe applicarsi a un procedimento di natura arbitrale né a un procedimento gestito da una persona o da un organismo che emette una raccomandazione formale sulla controversia.

Volontaria, e anche a distanza. Il considerando 13 qualifica la mediazione di cui alla direttiva come un procedimento «di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento», aggiungendo che, in virtù del diritto nazionale, l'organo giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al processo di mediazione. Il considerando 9 afferma che la direttiva non dovrebbe minimamente impedire l'utilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione nei procedimenti di mediazione, il che conta quando le parti vivono in paesi diversi.

Qualità della mediazione: codici di condotta e formazione (articolo 4)

La direttiva non istituisce un'abilitazione europea per i mediatori. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l'elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l'ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.

Chi definisce i meccanismi. Il considerando 17 afferma che gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento al riguardo; i meccanismi dovrebbero essere volti a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e l'autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente. Lo stesso considerando afferma che i mediatori dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza del codice europeo di condotta dei mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il pubblico.

Controversie dei consumatori. Il considerando 18 richiama la raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo e afferma che qualunque mediatore o organizzazione che rientri nel suo ambito di applicazione dovrebbe essere incoraggiato a rispettarne i principi.

Che cosa significa in pratica. L'articolo 4 è formulato come un obbligo di incoraggiare e non fissa una propria regola di accreditamento, quindi occorre verificare se lo Stato interessato prevede un registro o un sistema di accreditamento. Prima di scegliere un mediatore conviene chiedere quale codice di condotta segue, quale formazione ha e come gestisce i conflitti di interesse; le risposte riguardano la conduzione efficace, imparziale e competente a cui fanno riferimento l'articolo 3, lettera b), e l'articolo 4, paragrafo 2.

Il giudice può invitare alla mediazione o renderla obbligatoria? (articolo 5)

Il giudice può invitare le parti a ricorrere alla mediazione, e il diritto nazionale può spingersi oltre. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia; può altresì invitarle a partecipare a una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, la direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

La data dell'invito. Quando il giudice invita le parti ai sensi dell'articolo 5, il criterio transfrontaliero dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), si applica alla data in cui l'invito è rivolto alle parti. Quando il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale o l'obbligo di ricorrervi sorge a norma del diritto nazionale, le date rilevanti sono quelle dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

La mediazione obbligatoria. Il considerando 14 ribadisce che la direttiva dovrebbe fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Se la mediazione sia una condizione per proporre una determinata domanda, e che cosa accada se una parte non partecipa, è dunque una questione di legislazione nazionale, che la direttiva lascia impregiudicata a tale condizione (articolo 5, paragrafo 2).

Patrocinio a spese dello Stato. Se si ha diritto al patrocinio nelle controversie transfrontaliere, l'articolo 10 della direttiva 2003/8/CE prevede che, alle condizioni previste da tale direttiva, esso sia esteso anche ai procedimenti stragiudiziali qualora l'uso di tali mezzi sia richiesto dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti della controversia. Si veda la nostra guida al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere secondo la direttiva 2003/8/CE.

L'accordo raggiunto in mediazione può diventare esecutivo? (articolo 6)

Sì, se l'accordo è scritto e ne viene fatta richiesta. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell'accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l'esecutività.

Chi decide e in quale forma. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, il contenuto dell'accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere tali richieste (articolo 6, paragrafo 3) e, ai sensi dell'articolo 10, la Commissione mette queste informazioni a disposizione del pubblico tramite qualsiasi mezzo appropriato.

Perché i motivi di rifiuto sono ristretti. Il considerando 19 afferma che la mediazione non dovrebbe essere ritenuta un'alternativa deteriore al procedimento giudiziario nel senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle parti, e che dovrebbe essere consentito a uno Stato membro di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto con il suo diritto, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell'accordo in questione; cita come esempio l'obbligo che per sua natura non può essere reso esecutivo.

L'uso in un altro Stato membro. L'articolo 6, paragrafo 4, prevede che nessuna disposizione dell'articolo 6 pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e all'esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del paragrafo 1. Il considerando 20 afferma che il contenuto di un tale accordo dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformità della normativa comunitaria o nazionale applicabile, e cita come esempi il regolamento (CE) n. 44/2001 e il regolamento (CE) n. 2201/2003. Entrambi sono stati poi sostituiti: il regolamento (CE) n. 44/2001 dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (articolo 80), e il regolamento (CE) n. 2201/2003, fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 2, dal regolamento (UE) 2019/1111, che lo ha abrogato a decorrere dal 1º agosto 2022 (articolo 104). Il considerando 22 aggiunge che la direttiva non dovrebbe incidere sulle norme vigenti negli Stati membri in materia di esecuzione di accordi risultanti da una mediazione.

Le questioni di famiglia. Il considerando 21 avverte che, se il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di famiglia non è esecutivo nello Stato membro in cui l'accordo è stato concluso e in cui se ne chiede l'esecuzione, la direttiva non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di tale Stato membro rendendo l'accordo esecutivo in un altro Stato membro.

TemaChe cosa la direttiva impone o consenteChe cosa resta al diritto nazionaleDisposizione
Ambito di applicazioneControversie transfrontaliere in materia civile e commerciale; non i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla legge applicabile, la materia fiscale, doganale e amministrativa o gli acta iure imperiiSe un diritto è riconosciuto alle parti dalla legge applicabileArt. 1, par. 2
Criterio transfrontalieroUna parte domiciliata o residente abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data rilevante; criterio più ampio per gli artt. 7 e 8Domicilio stabilito ai sensi dell'art. 2, par. 3: artt. 59 e 60 del reg. (CE) n. 44/2001, oggi artt. 62 e 63 del reg. (UE) n. 1215/2012Art. 2
Qualità della mediazioneGli Stati membri incoraggiano codici di condotta, controllo della qualità e formazioneI meccanismi stessi; nessun finanziamento obbligatorio (considerando 17)Art. 4
Invito del giudiceIl giudice può invitare le parti alla mediazione, o a una sessione informativa se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibiliMediazione obbligatoria, incentivi o sanzioni, se non è impedito l'accesso al sistema giudiziarioArt. 5
EsecutivitàRichiesta di tutte le parti, o di una con l'esplicito consenso delle altre; contenuto reso esecutivo salvo se contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se tale legge non ne prevede l'esecutivitàOrgano giurisdizionale o autorità competente; sentenza, decisione o atto autenticoArt. 6
RiservatezzaMediatori e soggetti dell'amministrazione non obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale, a meno che le parti non decidano diversamente; due eccezioniMisure più restrittive consentiteArt. 7
Prescrizione e decadenzaGli Stati membri provvedono affinché alle parti non sia impedito di adire il giudice o l'arbitrato per scadenza dei termini durante la mediazioneNorme nazionali sui termini (non armonizzate); accordi internazionali impregiudicatiArt. 8
Informazioni al pubblicoGli Stati membri incoraggiano la divulgazione delle modalità per contattare i mediatori, in particolare via InternetI mezzi utilizzatiArt. 9

Riservatezza: il mediatore può essere obbligato a testimoniare? (articolo 7)

Di regola no, a meno che le parti non decidano diversamente o ricorra un'eccezione. L'articolo 7, paragrafo 1, stabilisce che, poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso.

Le due eccezioni. La tutela non si applica: a) quando ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all'integrità fisica o psicologica di una persona; oppure b) quando la comunicazione del contenuto dell'accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione di tale accordo (articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)).

Un minimo, non un massimo. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione. Il considerando 23 descrive l'obiettivo come un grado minimo di compatibilità delle norme di procedura civile relative alla maniera di proteggere la riservatezza della mediazione in un successivo procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale.

Che cosa l'articolo 7 non dice. La disposizione è formulata per i mediatori e per i soggetti coinvolti nell'amministrazione della mediazione. La sua tutela riguarda la testimonianza nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale. Non disciplina di per sé se le parti possano in seguito avvalersi di documenti o dichiarazioni provenienti dalla mediazione: è quindi prudente concordare per iscritto, prima della prima sessione, che cosa sia riservato e tra chi, e verificare le norme dello Stato in cui potrebbe svolgersi un eventuale procedimento successivo. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 7 si applica il criterio transfrontaliero più ampio.

La mediazione ferma il decorso dei termini di prescrizione? (articolo 8)

La direttiva impone agli Stati membri di assicurare un risultato, non un meccanismo determinato. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza. Il considerando 24 afferma che gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che ciò si verifichi anche se la direttiva non armonizza le norme nazionali relative ai termini di prescrizione e decadenza.

Gli accordi internazionali. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte. Il considerando 24 indica come esempio di tali accordi la normativa in materia di trasporto. Se la domanda rientra in una convenzione di questo tipo, occorre verificarne separatamente le regole sui termini.

Come funziona in un determinato Stato. Poiché le norme nazionali sulla prescrizione non sono armonizzate, il metodo utilizzato (ad esempio, come viene trattato un termine mentre la mediazione è in corso e quando si considera che la mediazione sia iniziata e terminata) è lasciato al diritto nazionale: occorre quindi esaminare come lo Stato le cui norme sulla prescrizione regolano la domanda ha dato attuazione all'articolo 8. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, il criterio transfrontaliero più ampio si applica anche all'articolo 8. Prima di fare affidamento sull'articolo 8 conviene accertare come quello Stato lo applica e conservare una prova scritta dell'inizio e della fine della mediazione. La direttiva in sé non definisce quando il procedimento di mediazione inizia o termina ai fini dell'articolo 8; il considerando 15, che riguarda la data rilevante per il criterio transfrontaliero, afferma che in mancanza di un accordo scritto si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla mediazione nel momento in cui intraprendono un'azione specifica per avviare il procedimento di mediazione.

Informazioni al pubblico, autorità competenti e revisione (articoli da 9 a 12)

Trovare un mediatore. Ai sensi dell'articolo 9, gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Il considerando 25 aggiunge che gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione.

Trovare l'autorità competente per l'esecutività. Ai sensi dell'articolo 10, la Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, cioè quelli competenti a ricevere le richieste volte a rendere esecutivo il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione.

Revisione e attuazione. L'articolo 11 imponeva alla Commissione di presentare entro il 21 maggio 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della direttiva, che esaminasse lo sviluppo della mediazione nell'Unione europea e l'impatto della direttiva negli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva. Ai sensi dell'articolo 13, la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Passi pratici per un privato o una piccola impresa con una controversia in un altro Stato membro

1. Verificare che la direttiva si applichi. La materia è civile o commerciale, e i diritti in discussione sono riconosciuti alle parti dalla legge applicabile (articolo 1, paragrafo 2)? Almeno una parte è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data rilevante (articolo 2, paragrafo 1), tenendo presente che la Danimarca è esclusa dalla nozione di «Stato membro» (articolo 1, paragrafo 3)?

2. Mettere per iscritto l'accordo di mediazione. Datarlo e firmarlo, indicare il mediatore o l'organizzazione, la lingua e se le sessioni possono svolgersi a distanza (considerando 9 e 15). La data conta per il criterio transfrontaliero dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

3. Proteggere i termini prima di iniziare. Accertare come lo Stato le cui norme sulla prescrizione regolano la domanda dà attuazione all'articolo 8, e se si applica un accordo internazionale con propri termini (articolo 8, paragrafo 2). Conservare una prova scritta di quando la mediazione è iniziata e di quando è terminata.

4. Concordare la riservatezza. L'articolo 7 tutela i mediatori e i soggetti coinvolti nell'amministrazione dall'obbligo di testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale, a meno che le parti non decidano diversamente e fatte salve le eccezioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b). Concordare per iscritto anche che cosa sia riservato tra le parti, poiché l'articolo 7 non disciplina di per sé l'uso che le parti stesse fanno del materiale della mediazione.

5. Redigere l'accordo in modo che possa essere eseguito. Riportare i termini in un accordo scritto e, se potrà servire l'esecuzione, convenire che le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, chiederanno che il suo contenuto sia reso esecutivo dall'organo giurisdizionale o dall'autorità competente (articolo 6, paragrafi 1 e 2). Se la mediazione non riesce, restano aperte le vie giudiziarie, come l’ingiunzione di pagamento europea e il procedimento europeo per le controversie di modesta entità per i crediti pecuniari, e il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere può aiutare a sostenere le spese se se ne hanno i requisiti.

Domande frequenti

La direttiva UE sulla mediazione 2008/52/CE si applica alle controversie interne?

Le sue disposizioni si applicano alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, cioè quando almeno una parte è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data fissata dall'articolo 2, paragrafo 1; ai fini della riservatezza e dei termini di prescrizione e decadenza, l'articolo 2, paragrafo 2, considera transfrontaliera anche la controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data rilevante. Il considerando 8 afferma che nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare le stesse disposizioni ai procedimenti di mediazione interni, quindi occorre verificare il diritto nazionale dello Stato interessato.

L'accordo raggiunto in mediazione è automaticamente esecutivo in un altro paese dell'UE?

No. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, possono chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo, e tale contenuto è reso esecutivo salvo se è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato non ne prevede l'esecutività. Il riconoscimento e l'esecuzione in un altro Stato membro seguono poi le norme ad essi applicabili, che l'articolo 6, paragrafo 4, lascia impregiudicate.

Il mediatore può essere chiamato come testimone in un successivo giudizio?

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti dalla mediazione o connesse con essa, tranne quando ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all'integrità fisica o psicologica di una persona, oppure quando la comunicazione del contenuto dell'accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini della sua applicazione o esecuzione. Gli Stati membri possono adottare misure più restrittive (articolo 7, paragrafo 2).

La prescrizione continua a decorrere mentre è in corso la mediazione?

L'articolo 8, paragrafo 1, impone agli Stati membri di provvedere affinché alle parti che scelgono la mediazione non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza. La direttiva non armonizza le norme nazionali sui termini (considerando 24) e l'articolo 8, paragrafo 2, lascia impregiudicate le disposizioni sui termini previste dagli accordi internazionali, quindi prima di iniziare occorre verificare come lo Stato interessato applica l'articolo 8.

Un giudice di un altro paese dell'UE può obbligarmi a tentare la mediazione?

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il giudice può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione o a partecipare a una sessione informativa se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, la direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende la mediazione obbligatoria oppure soggetta a incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

La direttiva sulla mediazione si applica in Danimarca?

No. L'articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che nella direttiva per «Stato membro» si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca, e il considerando 30 afferma che la Danimarca non partecipa all'adozione della direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

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