In questa pagina
- Che cosa disciplina il regolamento e che cosa esclude (articoli 1, 66, 67, 71, 73 e 81; considerando 12 e 41)
- Il punto di partenza: il domicilio del convenuto (articoli da 4 a 6, 62 e 63; considerando 14 e 15)
- Competenze speciali: contratto, illecito, succursali e altre domande (articoli 7 e 8; considerando 16)
- Assicurazioni, consumatori e lavoratori: le parti tutelate (articoli da 10 a 23; considerando 18)
- Competenze esclusive e ciò che l'autorità giurisdizionale esamina d'ufficio (articoli 24, 27 e 28)
- Scegliere l'autorità giurisdizionale con un accordo o con la comparizione (articoli 25 e 26; considerando 20)
- Procedimenti paralleli: quale autorità giurisdizionale decide per prima (articoli da 29 a 34; considerando 21)
- Provvedimenti urgenti e fase successiva alla decisione (articoli 35, 36 e 39)
- Passi pratici prima di avviare una causa o di rispondere a una domanda
- Domande frequenti
Un venditore in Spagna non è stato pagato da un acquirente in Germania. Un lavoratore che ha lavorato nei Paesi Bassi vuole agire contro un datore di lavoro francese. Un consumatore in Italia ha una controversia con un'impresa in Polonia. A una società in Austria viene chiesto se l'autorità giurisdizionale indicata nel suo contratto sia quella che deciderà una domanda. In ogni caso la prima questione non è chi abbia ragione, ma l'autorità giurisdizionale di quale Paese possa conoscere della causa. Per le materie civili e commerciali che rientrano nel suo ambito di applicazione, il regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012, detto anche Bruxelles I bis, disciplina questa questione per le azioni proposte alla data del 10 gennaio 2015 o successivamente. Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, l'articolo 6, paragrafo 1, rinvia, salve le eccezioni che indica, alla legge dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite. Il capo II detta le regole: una regola generale basata sul domicilio del convenuto, regole speciali per contratti, illeciti e succursali, regole di tutela per assicurazioni, consumatori e lavoratori, competenze esclusive, accordi sulla scelta dell'autorità giurisdizionale e regole sui procedimenti paralleli.
Questa guida è rivolta a imprese, lavoratori, consumatori e famiglie che si trovano di fronte a una controversia in cui sono coinvolte parti di più di uno Stato membro dell'UE. Segue il testo del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (il testo consolidato del 26 febbraio 2015, che tiene conto delle modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 542/2014 e dal regolamento delegato (UE) 2015/281) e si concentra sul capo II, articoli da 4 a 35, relativo alla competenza. Riguarda la questione di quali autorità giurisdizionali, e di quale Stato membro, possano conoscere di una causa. Quale legge si applichi a un contratto o a un incidente è una questione distinta; vedere le nostre guide su la legge che disciplina un contratto (Roma I) e su incidenti e richieste di risarcimento per lesioni (Roma II). Si tratta di informazioni generali sul testo del regolamento e non di una consulenza su una controversia specifica.
Che cosa disciplina il regolamento e che cosa esclude (articoli 1, 66, 67, 71, 73 e 81; considerando 12 e 41)
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, il regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
L'articolo 1, paragrafo 2, elenca le materie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; b) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato; e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; f) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa. Altre guide di questo sito riguardano materie di questo elenco: il divorzio internazionale, il regime patrimoniale delle coppie internazionali, le obbligazioni alimentari transfrontaliere e le insinuazioni di crediti nelle procedure di insolvenza in un altro Paese UE.
Arbitrato. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), esclude l'arbitrato. Il considerando 12 afferma che nessuna disposizione del regolamento dovrebbe impedire alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di un'azione in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale di rinviare le parti all'arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e di esaminare l'eventuale nullità, inoperatività o inapplicabilità della convenzione arbitrale, conformemente al proprio diritto nazionale. Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, il regolamento non pregiudica l'applicazione della convenzione di New York del 1958.
Ambito temporale. L'articolo 66, paragrafo 1, prevede che il regolamento si applichi solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015. Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione. Ai sensi dell'articolo 81, il regolamento si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015, a eccezione degli articoli 75 e 76, che si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2014, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Danimarca. Secondo il considerando 41, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca. Se nella vostra causa è coinvolta la Danimarca, un avvocato in Danimarca potrà dirvi quali norme vi si applicano.
Altri strumenti. L'articolo 67 prevede che il regolamento non pregiudichi l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell'Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti. Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, il regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari. Vale la pena verificare se per il vostro tipo di causa esista uno strumento o una convenzione specifica.
Il punto di partenza: il domicilio del convenuto (articoli da 4 a 6, 62 e 63; considerando 14 e 15)
La regola generale è nell'articolo 4, paragrafo 1: a norma del regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro. Il considerando 15 afferma che le norme sulla competenza dovrebbero presentare un alto grado di prevedibilità.
L'articolo 5, paragrafo 1, limita le alternative: le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo II.
Come si determina il domicilio. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale (articolo 62, paragrafo 1). Se la parte non è domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro l'autorità giurisdizionale applica la legge di quest'ultimo Stato (articolo 62, paragrafo 2). Per una società o altra persona giuridica, l'articolo 63, paragrafo 1, prevede che essa sia domiciliata nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale oppure il suo centro d'attività principale.
Convenuti al di fuori degli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25. Il considerando 14 spiega che, al fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, di salvaguardare la competenza giurisdizionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri in circostanze in cui esse hanno competenza esclusiva e di rispettare l'autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme del regolamento sulla competenza indipendentemente dal domicilio del convenuto.
La Türkiye non è uno Stato membro dell'Unione europea. L'articolo 4, paragrafo 1, riguarda le persone domiciliate in uno Stato membro, e l'articolo 63, paragrafo 1, indica tre luoghi in cui una società è domiciliata: la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale e il suo centro d'attività principale. Secondo questo testo, una società che non ha nessuno dei tre in uno Stato membro non è domiciliata in uno Stato membro, e per una domanda proposta contro di essa la disposizione da leggere è l'articolo 6, paragrafo 1, fatte salve le eccezioni ivi indicate. Si tratta di una lettura del testo e non di un'affermazione che il regolamento menzioni la Türkiye; i fatti di ciascun caso determinano quale disposizione si applichi.
Succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro. Tre disposizioni del capo II riguardano la parte che non è domiciliata in uno Stato membro ma possiede una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato (articolo 11, paragrafo 2). Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato membro (articolo 17, paragrafo 2). Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato (articolo 20, paragrafo 2).
Competenze speciali: contratto, illecito, succursali e altre domande (articoli 7 e 8; considerando 16)
L'articolo 7 aggiunge alternative alla regola generale. Prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro nei casi elencati nei suoi punti. Il considerando 16 afferma che il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia, e che l'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile.
Contratto (articolo 7, punto 1). In materia contrattuale, il convenuto può essere citato davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (lettera a)). Ai fini dell'applicazione di tale disposizione e salvo diversa convenzione, la lettera b) definisce il luogo di esecuzione: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto; nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. La lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b) (lettera c)).
Illeciti civili dolosi o colposi (articolo 7, punto 2). In materia di illeciti civili dolosi o colposi, il convenuto può essere citato davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Azione penale e succursali (articolo 7, punti 3 e 5). Un'azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale può essere proposta davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell'azione civile (punto 3). Una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività può essere proposta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata (punto 5). L'articolo 7 contiene anche punti sul recupero di beni culturali (punto 4), sui trust (punto 6) e sul pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo (punto 7).
Articolo 8: altri fori. Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata (punto 1); in caso di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale (punto 2); in caso di domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale (punto 3); e in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l'immobile è situato (punto 4). Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, la competenza contemplata all'articolo 8, punto 2, può essere invocata negli Stati membri figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 76, paragrafo 2, solo se il diritto nazionale lo consente.
Assicurazioni, consumatori e lavoratori: le parti tutelate (articoli da 10 a 23; considerando 18)
Il considerando 18 afferma che nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. Le sezioni 3, 4 e 5 del capo II contengono tali norme.
Assicurazioni (articoli da 10 a 16). In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla sezione 3, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 7, punto 5 (articolo 10). L'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato; in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario; oppure, se si tratta di un coassicuratore, davanti all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione (articolo 11, paragrafo 1). Salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto (articolo 14, paragrafo 1). Le disposizioni della sezione possono essere derogate solo da una convenzione di uno dei tipi elencati nell'articolo 15. Gli articoli 12, 13 e 16 contengono ulteriori norme in materia di assicurazioni che non sono trattate in questa guida.
Contratti conclusi da consumatori (articoli da 17 a 19). Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla sezione 4: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività (articolo 17, paragrafo 1). Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, la sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.
Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, l'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. Ai sensi dell'articolo 19, la sezione può essere derogata solo da una convenzione di uno dei tre tipi ivi elencati, il primo dei quali è una convenzione posteriore al sorgere della controversia.
Contratti individuali di lavoro (articoli da 20 a 23). In materia di contratti individuali di lavoro, la competenza è disciplinata dalla sezione 5, fatti salvi l'articolo 6, l'articolo 7, punto 5 e, se l'azione è proposta contro un datore di lavoro, l'articolo 8, punto 1 (articolo 20, paragrafo 1). Il datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliato oppure, in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente, oppure, qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto (articolo 21, paragrafo 1). Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato (articolo 22, paragrafo 1). Ai sensi dell'articolo 23, la sezione può essere derogata solo da un accordo posteriore al sorgere della controversia o che consenta al lavoratore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella sezione.
Competenze esclusive e ciò che l'autorità giurisdizionale esamina d'ufficio (articoli 24, 27 e 28)
L'articolo 24 elenca i casi in cui le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza esclusiva, indipendentemente dal domicilio delle parti.
Immobili (punto 1). In materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato. Tuttavia, in materia di contratti di locazione di immobili a uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro.
Società e pubblici registri (punti 2 e 3). In materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha sede; al fine di determinare tale sede l'autorità giurisdizionale applica le proprie norme di diritto internazionale privato. In materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti.
Diritti di proprietà intellettuale registrati ed esecuzione (punti 4 e 5). In materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione, hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale. Lo stesso punto contiene un'ulteriore regola sui brevetti europei rilasciati per uno Stato membro. In materia di esecuzione delle decisioni, hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l'esecuzione.
L'autorità giurisdizionale lo esamina d'ufficio. Ai sensi dell'articolo 27, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se investita a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 24 stabilisce la competenza esclusiva di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l'autorità giurisdizionale dichiara d'ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del regolamento. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, l'autorità giurisdizionale sospende il processo fino a quando non sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che sono state adottate tutte le misure a tal fine necessarie; ai sensi del paragrafo 3, le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del suddetto regolamento, e ai sensi del paragrafo 4, ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione. La nostra guida su come ricevere atti giudiziari da un altro Paese dell'UE riguarda le norme dell'UE sulla notificazione degli atti.
Scegliere l'autorità giurisdizionale con un accordo o con la comparizione (articoli 25 e 26; considerando 20)
Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.
Forma. L'accordo attributivo di competenza deve essere a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza (articolo 25, paragrafo 2).
Indipendenza dal contratto. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali, e la sua validità non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido (articolo 25, paragrafo 5). Il considerando 20 prevede che, quando emerge una questione circa la validità di un accordo relativo alla scelta del foro a favore dell'autorità giurisdizionale o delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro o dei fori prescelti nell'accordo, comprese le norme di tale Stato membro sul conflitto di leggi.
Limiti. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono validi se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23, che sono le disposizioni sulle deroghe alle norme in materia di contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro descritte sopra, o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 24.
Comparizione (articolo 26). Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 24 (articolo 26, paragrafo 1). Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5, se il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, l'autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza dell'autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione (articolo 26, paragrafo 2).
| Situazione | Autorità giurisdizionali competenti ai sensi del regolamento | Articolo |
|---|---|---|
| Convenuto domiciliato in uno Stato membro, senza altra norma applicabile | Le autorità giurisdizionali di tale Stato membro | Art. 4, par. 1 |
| Lo stesso convenuto, citato in un altro Stato membro | Solo ai sensi delle norme delle sezioni da 2 a 7 del capo II | Art. 5, par. 1 |
| Convenuto non domiciliato in uno Stato membro | Le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro, secondo la legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 18, paragrafo 1, 21, paragrafo 2, 24 e 25 | Art. 6, par. 1 |
| Contratto: compravendita di beni o prestazione di servizi (salvo diversa convenzione) | L'autorità giurisdizionale del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, oppure i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati, in base al contratto | Art. 7, punto 1, lett. b) |
| Illeciti civili dolosi o colposi | L'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire | Art. 7, punto 2 |
| Controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività | L'autorità giurisdizionale del luogo in cui la succursale, l'agenzia o l'altra sede d'attività è situata | Art. 7, punto 5 |
| Pluralità di convenuti | L'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica | Art. 8, punto 1 |
| Consumatore come attore | Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata l'altra parte oppure, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, quelle del luogo in cui è domiciliato il consumatore | Art. 18, par. 1 |
| Azione contro un consumatore, o del datore di lavoro contro un lavoratore | Solo le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o il lavoratore | Art. 18, par. 2; art. 22, par. 1 |
| Lavoratore contro un datore di lavoro domiciliato in uno Stato membro | Le autorità giurisdizionali del domicilio del datore di lavoro; oppure l'autorità giurisdizionale del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, o dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva; oppure, se non vi è un solo paese, l'autorità giurisdizionale del luogo della sede d'attività presso la quale il lavoratore è stato assunto | Art. 21, par. 1 |
| Immobili; società; pubblici registri; diritti di proprietà intellettuale registrati; esecuzione delle decisioni | Le autorità giurisdizionali indicate nell'articolo 24 (competenza esclusiva) | Art. 24 |
| Accordo che sceglie l'autorità giurisdizionale o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro | Tale autorità giurisdizionale o tali autorità giurisdizionali, con competenza esclusiva salvo diverso accordo tra le parti | Art. 25, par. 1 |
| Il convenuto compare | L'autorità giurisdizionale davanti alla quale il convenuto è comparso, salvo che la comparizione avvenga per eccepire l'incompetenza o che un'altra autorità giurisdizionale sia esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 24 | Art. 26, par. 1 |
| Provvedimenti provvisori o cautelari | L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, per i provvedimenti previsti dalla legge di tale Stato, anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro | Art. 35 |
Procedimenti paralleli: quale autorità giurisdizionale decide per prima (articoli da 29 a 34; considerando 21)
Il considerando 21 afferma che il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili, e che il momento in cui una causa si considera pendente dovrebbe essere definito in modo autonomo ai fini del regolamento.
Stesse parti, medesimo oggetto e medesimo titolo (articolo 29). Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza (articolo 29, paragrafo 1). Se la competenza dell'autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima (articolo 29, paragrafo 3).
Quando un'autorità giurisdizionale è adita (articolo 32). Ai fini della sezione, un'autorità giurisdizionale è considerata adita quando la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto; oppure, se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale (articolo 32, paragrafo 1). L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente per la notificazione o comunicazione annotano rispettivamente la data del deposito della domanda giudiziale o dell'atto equivalente o la data del ricevimento degli atti da notificare o comunicare (articolo 32, paragrafo 2).
Cause connesse (articolo 30). Ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento (articolo 30, paragrafo 1). Se la causa davanti all'autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti, a condizione che l'autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione (articolo 30, paragrafo 2). Si considerano connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata (articolo 30, paragrafo 3).
Competenza esclusiva e accordi attributivi di competenza (articolo 31). Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più autorità giurisdizionali, quella successivamente adita rimette la causa all'autorità giurisdizionale adita in precedenza (articolo 31, paragrafo 1). Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, qualora sia adita l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all'articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l'autorità giurisdizionale adita sulla base dell'accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell'accordo (articolo 31, paragrafo 2). Se l'autorità giurisdizionale designata nell'accordo ha accertato la propria competenza in base all'accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima (articolo 31, paragrafo 3).
I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 31 non si applicano alle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 nei casi in cui l'azione è proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato, da un beneficiario del contratto di assicurazione, dalla parte lesa, dal consumatore o dal lavoratore e l'accordo è invalido ai sensi delle disposizioni contenute nelle suddette sezioni (articolo 31, paragrafo 4).
Procedimenti pendenti in uno Stato terzo (articoli 33 e 34). Quando la competenza si fonda sull'articolo 4 o sugli articoli 7, 8 o 9, l'articolo 33 consente all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di sospendere il procedimento se davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende un procedimento tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, e l'articolo 34 consente di farlo quando davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende una causa a cui è connessa la causa promossa davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro, in entrambi i casi solo alle condizioni che tali articoli stabiliscono.
Provvedimenti urgenti e fase successiva alla decisione (articoli 35, 36 e 39)
Ai sensi dell'articolo 35, i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. Per il blocco di un conto bancario in un altro Paese UE vedere la nostra guida sull'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Il capo III del regolamento riguarda la fase successiva alla decisione. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. Ai sensi dell'articolo 39, la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. I motivi di diniego, i documenti da produrre e il procedimento di esecuzione non sono trattati qui; la nostra guida sull'esecuzione di una sentenza straniera in un altro Paese è un punto di partenza.
Passi pratici prima di avviare una causa o di rispondere a una domanda
1. Verificate la materia e la data. Si tratta di una materia civile o commerciale (articolo 1, paragrafo 1) e non di una delle materie escluse dall'articolo 1, paragrafo 2? Le azioni sono state proposte alla data del 10 gennaio 2015 o successivamente (articolo 66, paragrafo 1)?
2. Individuate il domicilio del convenuto. Per una società, considerate la sede statutaria, l'amministrazione centrale e il centro d'attività principale (articolo 63, paragrafo 1). Se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro, il punto di partenza è l'articolo 4, paragrafo 1, e un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro necessita di un foro previsto dalle sezioni da 2 a 7 (articolo 5, paragrafo 1). Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, si applica l'articolo 6, con le eccezioni che esso indica.
3. Cercate un accordo attributivo di competenza. Controllate il contratto e gli scambi precedenti alla ricerca di una clausola che indichi un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro e verificate i requisiti di forma dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2. Se la causa riguarda un'assicurazione, un consumatore o un lavoratore, verificate anche gli articoli 15, 19 e 23 (articolo 25, paragrafo 4).
4. Verificate l'articolo 24. La causa ha per oggetto diritti reali immobiliari o locazioni di immobili, la validità della costituzione, la nullità o lo scioglimento di una società o persona giuridica, la validità di iscrizioni in un pubblico registro, la registrazione o la validità di un brevetto, marchio, disegno o modello o di un altro diritto analogo, oppure l'esecuzione di una decisione? In tal caso leggete il punto dell'articolo 24 pertinente: le autorità giurisdizionali che esso indica hanno competenza esclusiva.
5. Guardate i fori speciali. Articolo 7 (contratto, illecito, succursale), articolo 8 (pluralità di convenuti, chiamate di terzo, domande riconvenzionali) e, per un consumatore o un lavoratore, le sezioni 4 e 5.
6. Verificate se la stessa controversia è già pendente altrove. Gli articoli da 29 a 32 contengono le norme sui procedimenti paralleli, compreso il momento in cui un'autorità giurisdizionale è adita (articolo 32).
7. Se siete convenuti in un altro Stato membro. La comparizione può attribuire la competenza a un'autorità giurisdizionale, ma non quando la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o quando un'altra autorità giurisdizionale è esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 24 (articolo 26, paragrafo 1). Parlate con un avvocato di quel Paese prima di rispondere.
8. La questione è urgente? Si veda l'articolo 35 sui provvedimenti provvisori o cautelari.
9. Pianificate la fase della decisione. Una decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare (articolo 36, paragrafo 1); le fasi dell'esecuzione sono nel capo III. Il regolamento riguarda la competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni; quale legge si applichi alla controversia è una questione distinta. Brisamo vi aiuta a trovare un avvocato del contenzioso nel Paese interessato.
Domande frequenti
Posso agire nel mio Paese se la controparte vive in un altro Paese dell'UE?
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, a norma del regolamento le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. L'articolo 5, paragrafo 1, prevede che esse possano essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo II. Se una di queste norme, come l'articolo 7, l'articolo 18, l'articolo 21 o l'articolo 25, apra le autorità giurisdizionali del vostro Paese dipende dai fatti della vostra causa.
Dove posso agire in una controversia contrattuale con un'impresa di un altro Stato membro?
Oltre che davanti alle autorità giurisdizionali del domicilio del convenuto (articolo 4, paragrafo 1), l'articolo 7, punto 1, consente in materia contrattuale di agire davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Ai fini di tale disposizione e salvo diversa convenzione, tale luogo è, per la compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto e, per la prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (articolo 7, punto 1, lettera b)). Può applicarsi anche un accordo attributivo di competenza ai sensi dell'articolo 25.
Ho acquistato qualcosa da un'impresa di un altro Paese dell'UE. Posso agire davanti alle autorità giurisdizionali del mio Paese?
Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore. Questa regola si applica a un contratto che rientra in uno dei tre casi dell'articolo 17, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 3, esclude i contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Se un determinato contratto soddisfi tali condizioni dipende dai fatti del caso.
Una clausola del mio contratto che indica un'autorità giurisdizionale si applica?
Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, qualora le parti abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la competenza spetta a tale autorità giurisdizionale o a tali autorità giurisdizionali, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro, e detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo deve soddisfare uno dei requisiti di forma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a c). Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, gli accordi attributivi di competenza non sono validi se in contrasto con gli articoli 15, 19 o 23, che riguardano i contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro, o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 24.
Che cosa succede se la stessa controversia viene avviata davanti alle autorità giurisdizionali di due Stati membri?
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza e, una volta accertata tale competenza, dichiara la propria incompetenza a favore della prima (articolo 29, paragrafi 1 e 3). L'articolo 32 stabilisce quando un'autorità giurisdizionale è considerata adita.
Posso chiedere a un'autorità giurisdizionale un provvedimento urgente se il merito sarà deciso da un altro Stato membro?
Ai sensi dell'articolo 35, i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
Il regolamento si applica se il convenuto ha sede fuori dall'UE, per esempio in Türkiye?
L'articolo 4 riguarda le persone domiciliate in uno Stato membro. Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, l'articolo 6, paragrafo 1, prevede che la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro sia disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25. L'articolo 6 fa esso stesso parte del regolamento. La Türkiye non è uno Stato membro dell'Unione europea, per cui, per un convenuto che non ha domicilio in alcuno Stato membro, occorre verificare le norme dello Stato membro in cui intendete agire, insieme a tali eccezioni.
Il regolamento riguarda l'arbitrato?
L'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), prevede che il regolamento non si applichi all'arbitrato, e l'articolo 73, paragrafo 2, prevede che il regolamento non pregiudichi l'applicazione della convenzione di New York del 1958. Il considerando 12 spiega come questa esclusione si rapporti ai procedimenti giudiziari in una materia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale.
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