In questa pagina
- Che cosa copre Roma I, dove e da quando (articoli 1, 2, 25 e 28)
- Scegliere la legge: libertà di scelta e suoi limiti (articolo 3)
- In mancanza di scelta: le regole per ciascun tipo di contratto (articoli 4 e 19)
- Contratti conclusi da consumatori: la legge del consumatore come soglia minima (articoli 6 e 11, paragrafo 4)
- Contratti di trasporto e contratti di lavoro (articoli 5 e 8)
- Limiti alla legge applicabile: norme di applicazione necessaria, ordine pubblico e validità (articoli 9, 10, 11, 13, 20 e 21)
- Che cosa decide la legge applicabile (articoli 12 e 18)
- Passi pratici prima della firma e quando sorge una controversia
- Domande frequenti
Un'impresa italiana acquista macchinari da un produttore tedesco. Un consulente olandese assiste un gruppo alberghiero spagnolo. Una famiglia belga prende in locazione per due mesi un appartamento sulla costa portoghese da un proprietario che vive anch'egli in Belgio. Un consumatore austriaco ordina mobili da un negozio online francese. In ciascuno di questi casi, prima di poter dire se il contratto è stato violato o quanto è dovuto, occorre rispondere a una domanda preliminare: quale legge si applica al contratto? Davanti ai giudici degli Stati membri dell'UE vincolati dal regolamento, la risposta viene dal Regolamento Roma I.
Questa guida si rivolge alle imprese e ai privati che concludono contratti transfrontalieri all'interno dell'UE, e ai loro consulenti. Segue il testo del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), pubblicato nella Gazzetta ufficiale (L 177 del 4 luglio 2008). Roma I risponde a una sola domanda: quale legge si applica a un contratto. Quale giudice possa conoscere di una controversia è una questione distinta, disciplinata da altre norme, e il significato sostanziale del contratto dipende dalla legge nazionale a cui Roma I rinvia.
Che cosa copre Roma I, dove e da quando (articoli 1, 2, 25 e 28)
Roma I si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale (articolo 1, paragrafo 1). Non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.
L'articolo 1, paragrafo 2, esclude dal regolamento una serie di materie anche quando vi è un contratto. L'elenco comprende: le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche (fatto salvo l'articolo 13); le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari; le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi e regimi comparabili, nonché dalle successioni; le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili nella misura in cui risultano dal loro carattere negoziabile; i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente; le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento, nonché la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società; la questione se l'atto di un intermediario obblighi il mandante, o l'atto di un organo obblighi la società, di fronte ai terzi; la costituzione di trust e i rapporti tra costituenti, trustee e beneficiari; le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali; e taluni contratti di assicurazione per prestazioni a favore di lavoratori descritti nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera j). Sono escluse anche la prova e la procedura, fatto salvo l'articolo 18 (articolo 1, paragrafo 3).
Due esclusioni meritano attenzione. Una clausola sul foro competente o una clausola compromissoria inserita in un contratto non è disciplinata da Roma I, anche se il resto del contratto lo è. E le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali, cioè da quanto accaduto durante le negoziazioni prima della conclusione del contratto, restano fuori da Roma I.
Roma I ha carattere universale: la legge da esso designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro (articolo 2). Un giudice di Milano può quindi applicare a un contratto la legge di New York o quella della Turchia, se Roma I vi rinvia.
Quanto al tempo, il regolamento si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009 (articolo 28). Quanto al luogo, la Danimarca non ha partecipato alla sua adozione e non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione (considerando 46), mentre l'Irlanda ha notificato il suo desiderio di partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento (considerando 44). Roma I non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri erano parti contraenti al momento della sua adozione e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti alle obbligazioni contrattuali; tra Stati membri, prevale sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui riguardano materie da esso disciplinate (articolo 25).
Scegliere la legge: libertà di scelta e suoi limiti (articolo 3)
Il punto di partenza è l'autonomia delle parti. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
La scelta può essere modificata. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, le parti possono convenire in qualsiasi momento di sottoporre il contratto a una legge diversa, sia che la legge precedente derivasse da una scelta anteriore sia che derivasse da altre disposizioni del regolamento. La modifica intervenuta dopo la conclusione del contratto non ne inficia la validità formale ai sensi dell'articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi.
La legge scelta incontra due limiti importanti nei contratti che, nella sostanza, sono collegati a un solo luogo. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta della legge di uno Stato non membro fa salva l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle quali non è permesso derogare convenzionalmente, se del caso come applicate nello Stato membro del foro.
L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13 (articolo 3, paragrafo 5): consenso e validità sostanziale, validità formale e incapacità, illustrati più avanti.
In mancanza di scelta: le regole per ciascun tipo di contratto (articoli 4 e 19)
In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3, e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, l'articolo 4, paragrafo 1, attribuisce una legge a otto tipi di contratto:
a) il contratto di vendita di beni: la legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale; b) il contratto di prestazione di servizi: la legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile: la legge del paese in cui l'immobile è situato; d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi: la legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese; e) il contratto di affiliazione (franchising): la legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale; f) il contratto di distribuzione: la legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale; g) la vendita di beni all'asta: la legge del paese nel quale ha luogo la vendita all'asta, se si può determinare tale luogo; h) il contratto concluso in un sistema multilaterale relativo a strumenti finanziari come descritto nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h): l'unica legge che disciplina tale sistema.
Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1, o se i suoi elementi sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), l'articolo 4, paragrafo 2, rinvia alla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.
Due ulteriori regole completano il quadro. In base alla clausola di salvaguardia dell'articolo 4, paragrafo 3, se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese; il considerando 20 aggiunge che si dovrebbe considerare, tra l'altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti. E in base all'articolo 4, paragrafo 4, se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.
Poiché molto dipende dalla residenza abituale, l'articolo 19 la definisce. La residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche è il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale; quella di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale è la sua sede di attività principale (articolo 19, paragrafo 1). Quando il contratto è concluso nel quadro dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività, o se secondo il contratto la prestazione deve essere fornita da tale sede, il luogo in cui essa è ubicata è considerato residenza abituale (articolo 19, paragrafo 2). Il momento rilevante è quello della conclusione del contratto (articolo 19, paragrafo 3).
Applicando queste regole agli esempi dell'introduzione, e in mancanza di scelta della legge: la vendita di macchinari rinvia alla legge del venditore tedesco (articolo 4, paragrafo 1, lettera a); il contratto di consulenza alla legge del consulente olandese (articolo 4, paragrafo 1, lettera b); e la locazione per vacanze di due mesi può rinviare alla legge belga, poiché proprietario e locatario vivono in Belgio e il locatario è una persona fisica (articolo 4, paragrafo 1, lettera d). In ciascun caso resta disponibile la clausola di salvaguardia dell'articolo 4, paragrafo 3, se ne ricorrono le condizioni.
Contratti conclusi da consumatori: la legge del consumatore come soglia minima (articoli 6 e 11, paragrafo 4)
L'articolo 6 tutela i consumatori. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (il consumatore) con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale (il professionista) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista a) svolga le sue attività commerciali o professionali in tale paese, oppure b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo, e il contratto rientri nell'ambito di dette attività (articolo 6, paragrafo 1).
Le parti possono comunque scegliere la legge applicabile in conformità dell'articolo 3, ma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile, cioè la legge della residenza abituale del consumatore. Se i requisiti di cui alle lettere a) o b) dell'articolo 6, paragrafo 1, non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4 (articolo 6, paragrafo 3).
L'articolo 6, paragrafo 4, elenca i contratti ai quali i paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) i contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente; b) i contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio «tutto compreso» ai sensi della direttiva 90/314/CEE; c) i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile, diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE; d) i diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario, nonché le clausole e condizioni che disciplinano l'emissione o l'offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari e la sottoscrizione e il riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario; ed e) i contratti conclusi nell'ambito del tipo di sistema previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h).
La forma segue la stessa logica: le alternative generali di validità formale dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 3, non si applicano ai contratti che rientrano nell'articolo 6, e la forma di questi contratti è disciplinata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale (articolo 11, paragrafo 4).
Per il consumatore austriaco dell'introduzione, se il negozio francese dirige le sue attività verso l'Austria e l'ordine rientra in esse, si applica la legge austriaca ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1; le parti possono scegliere la legge francese ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, ma tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione delle disposizioni austriache alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.
Contratti di trasporto e contratti di lavoro (articoli 5 e 8)
Trasporto di merci. Nella misura in cui la legge applicabile non sia stata scelta, il contratto di trasporto di merci è disciplinato dalla legge del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch'essi situati in tale paese; se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti (articolo 5, paragrafo 1).
Trasporto di passeggeri. In mancanza di scelta, si applica la legge del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese; altrimenti si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale (articolo 5, paragrafo 2). La libertà di scelta è limitata: le parti possono scegliere solo la legge del paese in cui a) il passeggero ha la residenza abituale, b) il vettore ha la residenza abituale, c) il vettore ha la sua amministrazione centrale, d) è situato il luogo di partenza o e) è situato il luogo di destinazione. Per entrambi i tipi di trasporto, se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di tale diverso paese (articolo 5, paragrafo 3).
Contratti individuali di lavoro. Il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti, ma tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso articolo (articolo 8, paragrafo 1). In mancanza di scelta, si applica la legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro; tale paese non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo (articolo 8, paragrafo 2). Qualora tale legge non possa essere determinata, si applica la legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore (articolo 8, paragrafo 3), e se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese (articolo 8, paragrafo 4).
| Contratto | Legge in mancanza di scelta | Le parti possono scegliere? | Fonte principale |
|---|---|---|---|
| Vendita di beni | Residenza abituale del venditore | Sì | Art. 4.1 a), 3 |
| Prestazione di servizi | Residenza abituale del prestatore di servizi | Sì | Art. 4.1 b), 3 |
| Diritto reale immobiliare o locazione di un immobile | Paese in cui l'immobile è situato | Sì; possono applicarsi i requisiti di forma dell'art. 11.5 | Art. 4.1 c), 3, 11.5 |
| Locazione breve per uso privato (max. sei mesi consecutivi) | Residenza abituale del proprietario, se il locatario è una persona fisica residente abitualmente nello stesso paese | Sì | Art. 4.1 d), 3 |
| Affiliazione (franchising) / distribuzione | Residenza abituale dell'affiliato / del distributore | Sì | Art. 4.1 e)-f), 3 |
| Altri contratti o contratti misti | Residenza abituale della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica | Sì | Art. 4.2, 3 |
| Contratto concluso da un consumatore (professionista che svolge o dirige attività verso il paese del consumatore) | Residenza abituale del consumatore | Sì, ma senza perdere la protezione delle disposizioni inderogabili della legge del consumatore | Art. 6.1-6.2 |
| Trasporto di passeggeri | Residenza abituale del passeggero se vi si trova il luogo di partenza o di destinazione; altrimenti quella del vettore | Solo tra cinque leggi elencate | Art. 5.2 |
| Contratto individuale di lavoro | Paese nel quale, o a partire dal quale, il lavoro è abitualmente svolto (art. 8.2); altrimenti art. 8.3-8.4 | Sì, ma senza perdere la protezione della legge applicabile in mancanza di scelta | Art. 8 |
Limiti alla legge applicabile: norme di applicazione necessaria, ordine pubblico e validità (articoli 9, 10, 11, 13, 20 e 21)
Norme di applicazione necessaria. L'articolo 9, paragrafo 1, le definisce come disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il regolamento. Le disposizioni del regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro (articolo 9, paragrafo 2). Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme rendono illecito l'adempimento del contratto; per decidere se vada data loro efficacia, si tiene conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate o meno (articolo 9, paragrafo 3). Il considerando 37 precisa che il concetto di norme di applicazione necessaria dovrebbe essere distinto dall'espressione «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente» e dovrebbe essere inteso in maniera più restrittiva.
Ordine pubblico. L'applicazione di una norma della legge designata dal regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro (articolo 21).
Esclusione del rinvio. Quando il regolamento prescrive l'applicazione della legge di un paese, si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, salvo che il regolamento disponga altrimenti (articolo 20).
Consenso e validità sostanziale. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi (articolo 10, paragrafo 1). Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1 (articolo 10, paragrafo 2).
Validità formale. Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza o della legge del paese in cui è concluso (articolo 11, paragrafo 1). Se si trovano in paesi diversi, è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti della legge che ne disciplina la sostanza, della legge del paese in cui si trova una delle parti o il loro intermediario al momento della conclusione, oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento (articolo 11, paragrafo 2). Per i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile si applicano i requisiti di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato, sempre che, secondo tale legge, essi si applichino indipendentemente dal paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che lo disciplina e non sia permesso derogarvi convenzionalmente (articolo 11, paragrafo 5).
Incapacità. In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica capace secondo la legge di tale paese può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha colpevolmente ignorata (articolo 13).
Che cosa decide la legge applicabile (articoli 12 e 18)
Una volta individuata la legge, l'articolo 12, paragrafo 1, elenca ciò che essa disciplina in particolare: a) l'interpretazione del contratto; b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono; c) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche; d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze; ed e) le conseguenze della nullità del contratto. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si ha riguardo alla legge del paese in cui ha luogo l'esecuzione (articolo 12, paragrafo 2).
L'articolo 18 aggiunge due regole sulla prova. La legge che disciplina l'obbligazione contrattuale si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni contrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova (articolo 18, paragrafo 1). Il contratto o un atto giuridico possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso dalla legge del foro o da una delle leggi di cui all'articolo 11 secondo la quale il contratto o l'atto è valido quanto alla forma, sempreché tale mezzo di prova possa essere impiegato davanti al giudice adito (articolo 18, paragrafo 2).
La conseguenza pratica dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), merita di essere sottolineata: il termine di prescrizione di una pretesa contrattuale si ricava dalla legge che disciplina il contratto, e non automaticamente dalla legge del giudice che conosce della causa.
Passi pratici prima della firma e quando sorge una controversia
1. Inserire la scelta della legge nel contratto. Una clausola espressa evita discussioni sul fatto che la scelta risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze (articolo 3, paragrafo 1). Se si vogliono leggi diverse per parti diverse del contratto, indicarlo espressamente.
2. Trattare separatamente il foro e l'arbitrato. Roma I non disciplina le convenzioni sul foro competente né le clausole compromissorie (articolo 1, paragrafo 2, lettera e); redigerle tenendo conto delle norme che si applicano loro.
3. Verificare dove si trova la residenza abituale. Per le società è il luogo dell'amministrazione centrale e, per un contratto concluso tramite una filiale, il luogo della filiale, determinato al momento della conclusione del contratto (articolo 19).
4. Vendite a consumatori di altri Paesi? Se si svolgono attività nel paese del consumatore o le si dirigono verso tale paese, il contratto rientra nell'ambito di dette attività e non è uno dei contratti elencati nell'articolo 6, paragrafo 4, occorre considerare che, qualunque sia la legge scelta, si applicherà la protezione delle disposizioni della legge del consumatore alle quali non è permesso derogare convenzionalmente (articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4).
5. Personale impiegato in più Paesi? Individuare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta a norma dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, partendo dal paese nel quale, o a partire dal quale, il lavoro è abitualmente svolto; la legge scelta non vale a privare il lavoratore della protezione delle disposizioni di tale legge alle quali non è permesso derogare convenzionalmente (articolo 8, paragrafo 1).
6. Quando sorge una controversia, verificare la prescrizione secondo la legge applicabile. Prescrizioni e decadenze seguono la legge del contratto (articolo 12, paragrafo 1, lettera d).
7. Chiedere consulenza in entrambi i Paesi, se necessario. Roma I rinvia a una legge nazionale; ciò che quella legge prevede per la controversia richiede un avvocato abilitato in quell'ordinamento. Brisamo aiuta a trovare un avvocato d'impresa nel Paese interessato.
Domande frequenti
Roma I si applica ai contratti con un'impresa al di fuori dell'UE?
Sì, se il contratto rientra nel campo d'applicazione del regolamento (articoli 1 e 28) e la causa è proposta davanti a un giudice di uno Stato membro da esso vincolato. La legge designata da Roma I si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro (articolo 2).
Quale legge si applica se il contratto non dice nulla sulla legge applicabile?
Fatti salvi gli articoli da 5 a 8, decide l'articolo 4: ad esempio, la residenza abituale del venditore per la vendita di beni e quella del prestatore per i servizi; gli altri contratti seguono la residenza abituale della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica (articolo 4, paragrafi 1 e 2). Se il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quel paese (articolo 4, paragrafo 3).
La scelta della legge in un contratto con un consumatore può privarlo della sua protezione?
No. Quando si applica l'articolo 6, paragrafo 1, la legge scelta non vale a privare il consumatore della protezione delle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente secondo la legge della sua residenza abituale (articolo 6, paragrafo 2).
Roma I disciplina la clausola sul foro competente o la clausola compromissoria del contratto?
No. I compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente sono esclusi dal regolamento (articolo 1, paragrafo 2, lettera e).
Quale termine di prescrizione si applica a una pretesa contrattuale?
Le norme su prescrizioni e decadenze della legge che disciplina il contratto ai sensi di Roma I (articolo 12, paragrafo 1, lettera d).
Roma I si applica in Danimarca?
No. La Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento e non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione (considerando 46).
Roma I si applica ai contratti firmati prima del 2010?
Si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009 (articolo 28).
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