In questa pagina
- Che cosa copre il regolamento e dove non si applica (articoli 1, 2, 26 e 33; considerando 25)
- Quando un credito è «non contestato»? (articoli 3 e 4; considerando 5 e 6)
- Ottenere il certificato nello Stato membro d'origine (articoli da 5 a 9 e 11; considerando 20)
- Le norme procedurali minime (articoli da 12 a 17; considerando da 12 a 16)
- Se le norme non sono state rispettate: sanatoria e riesame (articoli 18, 19 e 30)
- Rettifica o revoca del certificato (articolo 10)
- L'esecuzione in un altro Stato membro (articoli da 20 a 23; considerando 18)
- Transazioni giudiziarie e atti pubblici (articoli 24 e 25)
- Il confronto con Bruxelles I bis, l'ingiunzione di pagamento e le controversie di modesta entità (articoli 27 e 28)
- Passi pratici per creditori e debitori
- Domande frequenti
Un fornitore in Belgio ottiene una decisione contro un cliente che non ha mai risposto alla domanda, ma i conti bancari del cliente si trovano in Portogallo. Un locatore in Austria dispone di un atto notarile in cui l'inquilino ha espressamente riconosciuto un debito, e l'inquilino ora vive in Slovenia. Una società in Irlanda ha una transazione, approvata da un giudice, con un distributore che ha sede in Finlandia. In ciascun caso il creditore dispone già di un titolo in uno Stato membro e vuole utilizzarlo in un altro. Per questa situazione il regolamento (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004 istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Ai sensi dell'articolo 5, la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. In cambio, quando il credito è non contestato perché il debitore non lo ha mai contestato oppure, dopo averlo contestato inizialmente, non è comparso o non si è fatto rappresentare in udienza, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita secondo la legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c)), il procedimento nello Stato membro d'origine deve essere stato conforme alle norme procedurali minime del capo III.
Questa guida è rivolta ai creditori che dispongono di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito pecuniario in uno Stato membro dell'UE e vogliono farli eseguire in un altro, nonché ai debitori che ricevono un certificato di titolo esecutivo europeo. Segue il testo del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione modificata, anche dal regolamento (UE) 2023/2844. Spiega inoltre in che cosa il regolamento si distingue da due procedimenti trattati in una guida separata, l’ingiunzione di pagamento europea e il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e dalle regole generali del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). Non descrive le procedure esecutive nazionali: ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni del capo IV, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
Che cosa copre il regolamento e dove non si applica (articoli 1, 2, 26 e 33; considerando 25)
L'oggetto indicato all'articolo 1 è istituire un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, il regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). L'articolo 2, paragrafo 2, esclude dal campo di applicazione: a) lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato.
Danimarca. L'articolo 2, paragrafo 3, prevede che nel regolamento per «Stato membro» si intenda qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca. Il considerando 25 precisa che la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento e di conseguenza non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Letto insieme all'articolo 4, punto 1, che si riferisce a una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, il regolamento si applica alle decisioni emesse in uno Stato membro da esso vincolato.
Tempo. L'articolo 26 prevede che il regolamento si applichi solo alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore. Ai sensi dell'articolo 33, il regolamento è entrato in vigore il 21 gennaio 2005 e si applica a partire dal 21 ottobre 2005, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32, che si applicano dal 21 gennaio 2005.
Decisioni emesse fuori dall'UE. Il regolamento si applica alle decisioni emesse da un giudice di uno Stato membro da esso vincolato (articoli 2, paragrafo 3, e 4, punto 1), e la Türkiye non è uno Stato membro dell'Unione europea. Se una decisione di un giudice turco possa essere eseguita in uno Stato membro dell'UE è una questione distinta; se ne occupa la guida separata su come eseguire una sentenza straniera.
Quando un credito è «non contestato»? (articoli 3 e 4; considerando 5 e 6)
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, il regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati. Un credito si considera non contestato se: a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine; c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa al credito pur avendolo contestato inizialmente nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine; oppure d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.
Il considerando 6 spiega che l'assenza di contestazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), può assumere la forma di mancata comparizione in un'udienza davanti al giudice o di mancata osservanza dell'invito di un giudice a notificare per iscritto l'intenzione di difendersi. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, il regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.
Crediti pecuniari. L'articolo 4, punto 2, definisce il «credito» come un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell'atto pubblico.
Decisione giudiziaria e atto pubblico. Ai sensi dell'articolo 4, punto 1, per «decisione giudiziaria» si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai sensi dell'articolo 4, punto 3, l'«atto pubblico» è a) qualsiasi documento formalmente redatto o registrato come atto pubblico la cui autenticità riguardi la firma e il contenuto e sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine, oppure b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata.
Gli Stati e il giudice coinvolti. Lo «Stato membro d'origine» è lo Stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa o l'atto pubblico è stato redatto o registrato, e in cui tali atti sono certificati come titolo esecutivo europeo (articolo 4, punto 4). Lo «Stato membro dell'esecuzione» è lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione (articolo 4, punto 5). Il «giudice d'origine» è il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c) (articolo 4, punto 6).
Ottenere il certificato nello Stato membro d'origine (articoli da 5 a 9 e 11; considerando 20)
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se: a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine; b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6, del regolamento (CE) n. 44/2001; c) quando il credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti del capo III.
La condizione relativa ai consumatori (articolo 6, paragrafo 1, lettera d)). Quando un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), si riferisce a un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e il debitore è il consumatore, la decisione deve inoltre essere stata pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.
I riferimenti al regolamento (CE) n. 44/2001. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 ha abrogato il regolamento (CE) n. 44/2001. Ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE) n. 1215/2012 e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui al suo allegato III. In tale tavola, all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 corrisponde l'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1215/2012; agli articoli da 8 a 14 del regolamento (CE) n. 44/2001, che ne formavano la sezione 3 sulla competenza in materia di assicurazioni, corrispondono gli articoli da 10 a 16; all'articolo 22, che ne formava la sezione 6 sulle competenze esclusive, corrisponde l'articolo 24. Queste regole sono illustrate nella guida sulla competenza secondo Bruxelles I bis.
Spese, parti della decisione, modello e lingua. Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari, compresi i tassi d'interesse, è certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese, a meno che il debitore abbia espressamente contestato di essere tenuto al pagamento di tali spese nel corso del procedimento, secondo la legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 7). Se solo alcune parti della decisione sono conformi ai requisiti del regolamento, per tali parti è rilasciato un certificato di titolo esecutivo europeo parziale (articolo 8). Il certificato è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I (articolo 9, paragrafo 1) ed è compilato nella lingua della decisione giudiziaria (articolo 9, paragrafo 2).
Che cosa può fare il certificato e che cosa no. L'articolo 11 prevede che il certificato abbia effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria. Quando una decisione certificata non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività, utilizzando il modello di cui all'allegato IV (articolo 6, paragrafo 2). Quando viene pronunciata una decisione a seguito dell'impugnazione di una decisione certificata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento e fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, un certificato sostitutivo utilizzando il modello di cui all'allegato V, se la decisione riguardante l'impugnazione è esecutiva nello Stato membro d'origine (articolo 6, paragrafo 3).
La scelta del creditore. Il considerando 20 afferma che il creditore dovrebbe poter scegliere tra la domanda di certificazione come titolo esecutivo europeo e il sistema di riconoscimento e di esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari. L'articolo 27 prevede che il regolamento non pregiudichi la possibilità di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico relativi a un credito non contestato.
Le norme procedurali minime (articoli da 12 a 17; considerando da 12 a 16)
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, la decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti procedurali del capo III. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, i medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato o di un certificato sostitutivo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, relativo a una decisione che fa seguito all'impugnazione di un'altra decisione se, all'atto di detta decisione, ricorrono le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c). Il considerando 13 precisa che qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris in ordine all'osservanza di tali norme minime non può essere considerata sufficiente ai fini della certificazione.
Notificazione con prova di ricevimento da parte del debitore (articolo 13). La domanda giudiziale o un atto equivalente può essere stato notificato al debitore mediante: a) notificazione in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal debitore; b) notificazione in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notificazione, in cui si dichiara che il debitore ha ricevuto il documento o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale, con l'indicazione della data della notificazione; c) notificazione a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore; d) notificazione con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore; oppure e) i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui agli articoli 19 e 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784. La lettera e) è stata aggiunta dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2844, che ai sensi del suo articolo 26, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° maggio 2025. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, la citazione a comparire in udienza può essere stata notificata anche oralmente in una precedente udienza riguardante lo stesso credito e iscritta nel processo verbale di detta udienza.
Notificazione senza prova di ricevimento da parte del debitore (articolo 14). La notificazione al debitore della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza può anche essere stata effettuata mediante: a) notificazione a mani proprie, presso l'indirizzo personale del debitore, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del debitore; b) se il debitore è un lavoratore autonomo o una persona giuridica, notificazione in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del debitore; c) deposito del documento nella cassetta delle lettere del debitore; d) deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che la comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e determina la decorrenza dei termini; e) notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il debitore è domiciliato nello Stato membro di origine; oppure f) notificazione con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il debitore abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notificazione.
Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, la notificazione di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del debitore non è conosciuto con certezza. La notificazione ai sensi delle lettere da a) a d) è attestata da un documento, sottoscritto dalla persona competente che vi ha provveduto, che certifica la forma di notificazione, la data in cui è stata effettuata e, se la notificazione è stata effettuata a persona diversa dal debitore, il nome di questa persona e il suo legame con il debitore, oppure, per le lettere a) e b), da una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notificazione (articolo 14, paragrafo 3). Ai sensi dell'articolo 15, la notificazione ai sensi dell'articolo 13 o 14 può anche essere stata effettuata a un rappresentante del debitore; il considerando 16 riguarda le situazioni in cui il debitore non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, quelle in cui un rappresentante è indicato dalla legge e quelle in cui il debitore ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento.
Informazioni al debitore riguardo al credito (articolo 16). Nella domanda giudiziale o nell'atto equivalente devono essere stati indicati: a) il nome e l'indirizzo delle parti; b) l'importo del credito; c) se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d'interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d'origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale; d) una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda.
Informazioni su come contestare (articolo 17). Nella domanda giudiziale, nell'atto equivalente, nelle eventuali citazioni a comparire in udienza o in un atto contestuale deve essere stato indicato con chiarezza: a) i requisiti procedurali per contestare il credito, compresi il termine per contestarlo per iscritto o, se del caso, il termine fissato per l'udienza, il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale, a seconda dei casi, deve essere data una risposta o dinanzi alla quale si richiede di comparire, e se vi sia l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato; b) le conseguenze della mancanza di un'eccezione o della mancata comparizione, in particolare, se del caso, la possibilità che sia pronunciata o resa esecutiva una decisione giudiziaria contro il debitore e la responsabilità delle spese connesse al procedimento giudiziario.
Se le norme non sono state rispettate: sanatoria e riesame (articoli 18, 19 e 30)
Sanatoria dopo la decisione (articolo 18, paragrafo 1). Se il procedimento nello Stato membro d'origine non ha rispettato i requisiti degli articoli da 13 a 17, l'inosservanza è sanata e la decisione può essere certificata se: a) la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme dell'articolo 13 o dell'articolo 14; b) il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato, con la decisione o con un atto ad essa contestuale, delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compresi il nome e l'indirizzo dell'istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e c) il debitore non ha impugnato la decisione conformemente ai relativi requisiti procedurali.
Sanatoria attraverso il comportamento del debitore (articolo 18, paragrafo 2). Se il procedimento non ha rispettato l'articolo 13 o l'articolo 14, l'inosservanza è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto personalmente il documento da notificare in tempo utile per potersi difendere.
Riesame in casi eccezionali (articolo 19). Oltre ai requisiti degli articoli da 13 a 18, una decisione può essere certificata solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro d'origine, è legittimato a chiederne il riesame nel caso in cui: a) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14 e la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili; oppure b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame della decisione a condizioni più vantaggiose di quelle indicate al paragrafo 1.
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione la procedura di rettifica e di revoca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 30, paragrafo 2, prevede che la Commissione renda tali informazioni accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.
Rettifica o revoca del certificato (articolo 10)
Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, il certificato, su istanza presentata al giudice d'origine, viene a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato, oppure b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel regolamento. Alla rettifica e alla revoca si applica la legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 10, paragrafo 2), e la richiesta può essere presentata utilizzando il modello di cui all'allegato VI (articolo 10, paragrafo 3).
L'articolo 10, paragrafo 4, prevede che il rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo non sia soggetto ad alcun mezzo di impugnazione. Per il debitore, il regolamento prevede la richiesta di rettifica o revoca ai sensi dell'articolo 10, e, ai sensi dell'articolo 19, una decisione può essere certificata solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro d'origine, è legittimato a chiederne il riesame nei casi che elenca. Anche gli articoli 6, paragrafo 3, e 23 fanno riferimento all'impugnazione di una decisione certificata. Se il debitore ha proposto tale impugnazione o una richiesta ai sensi dell'articolo 10, l'articolo 23 consente al giudice o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, su istanza del debitore, di limitare l'esecuzione ai provvedimenti conservativi, di subordinarla alla costituzione di una cauzione o, in circostanze eccezionali, di sospenderla.
L'esecuzione in un altro Stato membro (articoli da 20 a 23; considerando 18)
Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni del capo IV, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione, e una decisione certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.
Documenti (articolo 20, paragrafo 2). Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione: a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte; b) una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte; c) se del caso, una trascrizione del certificato o una sua traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto di tale Stato membro, o in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
Nessuna cauzione per la qualità di straniero (articolo 20, paragrafo 3). Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.
Rifiuto dell'esecuzione (articolo 21, paragrafo 1). Su richiesta del debitore, l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione certificata è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che: a) la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti; b) la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato; e c) il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine.
Nessun riesame del merito (articolo 21, paragrafo 2). In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione. Il considerando 18 collega questa regola alla reciproca fiducia: la sussistenza dei requisiti per il rilascio del certificato è accertata dal giudice di uno Stato membro, senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme procedurali minime nello Stato membro dell'esecuzione. L'articolo 22 (Accordi con paesi terzi) lascia impregiudicati gli accordi con i quali gli Stati membri, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 e ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, si sono impegnati a non riconoscere determinate decisioni emesse contro convenuti che avevano il domicilio o la residenza abituale in un paese terzo.
Sospensione o limitazione (articolo 23). Se il debitore ha impugnato una decisione certificata, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, oppure ha chiesto la rettifica o la revoca del certificato a norma dell'articolo 10, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore: a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo; oppure c) in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento di esecuzione.
Transazioni giudiziarie e atti pubblici (articoli 24 e 25)
Transazioni giudiziarie. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, le transazioni aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, punto 2, approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state approvate o concluse sono certificate come titoli esecutivi europei, su richiesta presentata al giudice che le ha approvate o dinanzi al quale sono state concluse, utilizzando il modello riportato nell'allegato II. Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, la transazione certificata è eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutività.
Atti pubblici. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell'articolo 4, punto 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro sono certificati come titoli esecutivi europei, su richiesta presentata all'autorità designata dallo Stato membro d'origine, utilizzando il modello riportato nell'allegato III. L'articolo 25, paragrafo 2, attribuisce all'atto pubblico certificato lo stesso effetto che l'articolo 24, paragrafo 2, attribuisce alla transazione. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi delle autorità di cui all'articolo 25.
Quali norme si applicano. Gli articoli 24, paragrafo 3, e 25, paragrafo 3, prevedono che si applichino, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 22. L'articolo 12, paragrafo 1, applica le norme minime del capo III ai crediti non contestati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c); le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici rientrano nell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), che fanno riferimento al riconoscimento espresso del debitore.
Obbligazioni alimentari. L'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 prevede che esso sostituisca, in materia di obbligazioni alimentari, il regolamento (CE) n. 805/2004, tranne per i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007. Si veda la guida sulle domande di alimenti transfrontaliere.
Il confronto con Bruxelles I bis, l'ingiunzione di pagamento e le controversie di modesta entità (articoli 27 e 28)
Bruxelles I bis. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015 (articolo 66, paragrafo 1). Ai sensi del suo articolo 39, la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività, e il suo articolo 42, paragrafo 1, richiede al richiedente di fornire alla competente autorità incaricata dell'esecuzione una copia della decisione e l'attestato rilasciato ai sensi del suo articolo 53. Una differenza riguarda le difese del debitore: ai sensi dell'articolo 46 di quel regolamento, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'esecuzione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui al suo articolo 45, il primo dei quali, all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), è che il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto. Nel regolamento (CE) n. 805/2004, l'articolo 5 esclude qualsiasi possibilità di opporsi al riconoscimento di una decisione certificata, e il motivo di rifiuto dell'articolo 21, paragrafo 1, è l'incompatibilità con una decisione anteriore.
Ingiunzione di pagamento europea. Il regolamento (CE) n. 1896/2006 istituisce un procedimento avviato dal creditore: ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Si applica nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale (articolo 2, paragrafo 1), che l'articolo 3, paragrafo 1, definisce come controversie in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, ed è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda (articolo 4). L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (articolo 19). Il titolo esecutivo europeo, invece, è una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che esiste già nello Stato membro d'origine ed è certificato in tale Stato come titolo esecutivo europeo (articoli 5, 6, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1); il certificato è un documento distinto, rilasciato utilizzando un modello (articoli 9, paragrafo 1, e 20, paragrafo 2, lettera b)).
Procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il regolamento (CE) n. 861/2007 istituisce un procedimento europeo per le controversie transfrontaliere di modesta entità (articolo 1), utilizzabile quando il valore della controversia non eccede il limite fissato nel suo articolo 2, paragrafo 1. Entrambi i procedimenti sono illustrati nella guida sull’ingiunzione di pagamento europea e sul procedimento per le controversie di modesta entità.
Notificazione degli atti. L'articolo 28 prevede che il regolamento (CE) n. 805/2004 non pregiudichi l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 sulla notificazione degli atti, e la lettera e) dell'articolo 13, paragrafo 1, rinvia ora al regolamento (UE) 2020/1784. La guida su come ricevere atti giudiziari da un altro Paese dell’UE illustra quel regolamento.
| Strumento | Da che cosa parte il creditore | Ambito secondo il testo | Come si utilizza il titolo in un altro Stato membro |
|---|---|---|---|
| Titolo esecutivo europeo, regolamento (CE) n. 805/2004 | Una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico relativi a un credito non contestato, certificati nello Stato membro d'origine (artt. 3, 6, 24, 25) | Materia civile e commerciale (art. 2, par. 1); credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro (art. 4, punto 2) | Riconosciuto ed eseguito senza dichiarazione di esecutività e senza possibilità di opporsi al riconoscimento (art. 5); rifiuto per incompatibilità con una decisione anteriore (art. 21, par. 1) |
| Bruxelles I bis, regolamento (UE) n. 1215/2012 | Una decisione emessa in uno Stato membro ed esecutiva in tale Stato, con l'attestato di cui all'art. 53 | Materia civile e commerciale (art. 1, par. 1); azioni proposte alla data o successivamente al 10 gennaio 2015 (art. 66, par. 1) | Esecutiva senza dichiarazione di esecutività (art. 39); diniego su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, per i motivi dell'art. 45 (art. 46) |
| Ingiunzione di pagamento europea, regolamento (CE) n. 1896/2006 | Una domanda di ingiunzione di pagamento europea | Controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale (artt. 2, par. 1, e 3, par. 1); crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili (art. 4) | Riconosciuta ed eseguita senza dichiarazione di esecutività e senza possibilità di opporsi al riconoscimento (art. 19) |
| Procedimento europeo per le controversie di modesta entità, regolamento (CE) n. 861/2007 | Una domanda nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità | Controversie transfrontaliere il cui valore non eccede il limite dell'art. 2, par. 1 | Si veda la guida separata su quel regolamento |
Passi pratici per creditori e debitori
1. Verificare la materia e il titolo. Si tratta di materia civile o commerciale (articolo 2, paragrafo 1) non esclusa dall'articolo 2, paragrafo 2? Il titolo è una decisione di un giudice di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, una transazione giudiziaria o un atto pubblico (articoli 2, paragrafo 3, 3, paragrafo 1, e 4, punti 1 e 3), reso, approvato o concluso, oppure redatto o registrato, dopo l'entrata in vigore del regolamento (articolo 26)?
2. Verificare che il credito rientri nel regolamento. Deve trattarsi di un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nel titolo (articolo 4, punto 2), e il credito deve essere non contestato in uno dei quattro modi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1.
3. Se il debitore non ha mai contestato o, dopo aver contestato inizialmente, non è comparso (articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c)), esaminare il fascicolo del procedimento. Come è stata notificata la domanda giudiziale (articoli 13 e 14)? Conteneva le informazioni richieste dagli articoli 16 e 17? In caso contrario, l'articolo 18 sana il vizio? Il debitore è legittimato, conformemente alla legislazione dello Stato membro d'origine, a chiedere il riesame dell'articolo 19?
4. Debitori consumatori. Quando il credito è non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), si riferisce a un contratto concluso da un consumatore e il debitore è il consumatore, verificare che la decisione sia stata pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore (articolo 6, paragrafo 1, lettera d)).
5. Chiedere il certificato. Una decisione è certificata su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine (articolo 6, paragrafo 1); una transazione dal giudice che l'ha approvata o dinanzi al quale è stata conclusa (articolo 24, paragrafo 1); un atto pubblico dall'autorità designata dallo Stato membro d'origine (articolo 25, paragrafo 1). Verificare le spese (articolo 7) e se solo una parte della decisione soddisfa i requisiti (articolo 8).
6. Preparare il fascicolo per l'esecuzione. Una copia della decisione e una copia del certificato, ciascuna con le condizioni di autenticità prescritte, e, se del caso, una trascrizione o una traduzione autenticata (articolo 20, paragrafo 2). Gli atti esecutivi seguono la legge dello Stato membro dell'esecuzione (articolo 20, paragrafo 1).
7. Se siete il debitore. Nello Stato membro d'origine, valutate la rettifica o la revoca del certificato (articolo 10) e il riesame dell'articolo 19, che richiede di agire tempestivamente. Nello Stato membro dell'esecuzione, valutate il rifiuto per una decisione anteriore incompatibile (articolo 21, paragrafo 1) e, se avete impugnato la decisione o presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 10, una richiesta ai sensi dell'articolo 23, sulla quale il giudice o l'autorità competente può limitare l'esecuzione ai provvedimenti conservativi, subordinarla alla costituzione di una cauzione o, in circostanze eccezionali, sospenderla.
8. Considerare le alternative. Il creditore può invece utilizzare il sistema di riconoscimento e di esecuzione di Bruxelles I bis (considerando 20; articolo 27; articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012). Se un titolo non esiste ancora, possono venire in rilievo l’ingiunzione di pagamento europea o il procedimento per le controversie di modesta entità; il blocco dei conti bancari è oggetto di uno strumento distinto, illustrato nella guida sull'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
Domande frequenti
Che cos'è il titolo esecutivo europeo?
È una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico relativi a un credito non contestato, certificati come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 (articoli 6, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1). Il certificato è un documento distinto, rilasciato utilizzando un modello (articoli 9, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1). Ai sensi dell'articolo 5, la decisione certificata come titolo esecutivo europeo è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Gli articoli 24, paragrafo 2, e 25, paragrafo 2, attribuiscono un effetto corrispondente alle transazioni e agli atti pubblici certificati. La Danimarca è esclusa dalla nozione di «Stato membro» (articolo 2, paragrafo 3).
Quando un credito è «non contestato» ai sensi del regolamento 805/2004?
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, un credito è non contestato se il debitore lo ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice; non lo ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario in conformità delle procedure dello Stato membro d'origine; non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza dopo averlo inizialmente contestato, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita secondo la legislazione dello Stato membro d'origine; oppure lo ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico. Deve trattarsi di un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nel titolo (articolo 4, punto 2).
Una decisione resa in contumacia può essere certificata come titolo esecutivo europeo?
Può esserlo, se ricorrono i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1: la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine e non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6, del regolamento (CE) n. 44/2001 (articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b)), e, se il credito è non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), il procedimento giudiziario ha rispettato le norme procedurali minime del capo III sulla notificazione e sull'informazione del debitore (articoli 6, paragrafo 1, lettera c), e da 12 a 17). L'articolo 18 stabilisce quando l'inosservanza di tali norme è sanata, e, ai sensi dell'articolo 19, la decisione può essere certificata solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro d'origine, è legittimato a chiederne il riesame nei casi eccezionali che elenca. Se il debitore è un consumatore e il credito si riferisce a un contratto concluso dal consumatore, la decisione deve essere stata pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore (articolo 6, paragrafo 1, lettera d)).
Il debitore può opporsi all'esecuzione nello Stato membro in cui è chiesta?
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, su richiesta del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione certificata è incompatibile con una decisione anteriore riguardante una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, alle ulteriori condizioni di tale articolo. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, in nessun caso la decisione o la sua certificazione possono formare oggetto in quello Stato di un riesame del merito. Se il debitore ha impugnato la decisione o ha presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 10, l'articolo 23 consente al giudice o all'autorità competente di tale Stato membro, su istanza del debitore, di limitare l'esecuzione ai provvedimenti conservativi, di subordinarla alla costituzione di una cauzione o, in circostanze eccezionali, di sospenderla.
Che cosa succede se il certificato è sbagliato?
Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, il certificato, su istanza presentata al giudice d'origine, è rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione e il certificato, oppure revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti del regolamento. Si applica la legislazione dello Stato membro d'origine (articolo 10, paragrafo 2), può essere utilizzato il modello dell'allegato VI (articolo 10, paragrafo 3) e il rilascio del certificato non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione (articolo 10, paragrafo 4).
Il titolo esecutivo europeo è la stessa cosa dell'ingiunzione di pagamento europea?
No. L'ingiunzione di pagamento europea del regolamento (CE) n. 1896/2006 è un procedimento che il creditore avvia nelle controversie transfrontaliere per crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili (articoli 1, paragrafo 1, lettera a), 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, e 4). Il titolo esecutivo europeo del regolamento (CE) n. 805/2004 è una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che esiste già nello Stato membro d'origine ed è certificato in tale Stato come titolo esecutivo europeo (articoli 3, 6, 24 e 25).
Devo usare il titolo esecutivo europeo invece di Bruxelles I bis?
Il considerando 20 afferma che il creditore dovrebbe poter scegliere tra la certificazione e il sistema di riconoscimento e di esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari, e l'articolo 27 mantiene aperta tale possibilità. Ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1215/2012, i riferimenti al regolamento (CE) n. 44/2001 si intendono fatti al regolamento (UE) n. 1215/2012 e sono letti secondo la tavola di concordanza del suo allegato III.
Una decisione emessa in Türkiye può essere certificata come titolo esecutivo europeo?
Il regolamento si applica alle decisioni emesse da un giudice di uno Stato membro da esso vincolato (articoli 2, paragrafo 3, e 4, punto 1), e la Türkiye non è uno Stato membro dell'Unione europea. L'esecuzione di una decisione emessa fuori dall'UE è una questione distinta, trattata nella guida su come eseguire una sentenza straniera.
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