In questa pagina
- Che cosa disciplina la direttiva (UE) 2019/1023 e chi ne è escluso? (articoli 1 e 2)
- Strumenti di allerta precoce e obblighi dei dirigenti (articoli 3 e 19)
- Chi può accedere a un quadro di ristrutturazione preventiva e chi mantiene il controllo? (articoli 4 e 5)
- Come funziona la sospensione delle azioni esecutive individuali? (articoli 6 e 7)
- Un fornitore o un'altra controparte può risolvere il contratto a causa della procedura? (articolo 7, paragrafi da 4 a 6)
- Che cosa deve contenere un piano di ristrutturazione e chi lo vota? (articoli 8 e 9)
- Quando il piano è omologato e che cos'è la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori? (articoli 10, 14 e 15)
- Che cos'è la ristrutturazione trasversale dei debiti (cross-class cram-down)? (articoli 11, 12 e 13)
- Impugnazioni e tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei (articoli da 16 a 18)
- Un imprenditore insolvente può ottenere una seconda opportunità? (articoli da 20 a 24)
- Professionisti, autorità e comunicazione elettronica (articoli da 25 a 28)
- Che rapporto c'è tra la direttiva e il regolamento (UE) 2015/848?
- Che cosa significa per un creditore o per un'impresa con una presenza transfrontaliera
- Domande frequenti
La direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 impone agli Stati membri di provvedere affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva (articolo 4, paragrafo 1), con una sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione (articolo 6), il voto delle parti interessate sul piano (articolo 9) e l'omologazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa, che può rendere il piano vincolante per le classi di voto dissenzienti mediante una ristrutturazione trasversale dei debiti, il cosiddetto cross-class cram-down (articolo 11). Impone inoltre che l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale, con termini per l'esdebitazione non superiori a tre anni dalle date fissate dall'articolo 21, paragrafo 1, fatte salve le deroghe dell'articolo 23. Poiché gli Stati membri sono destinatari della direttiva (articolo 36), la procedura con cui avrete a che fare è quella prevista dal diritto nazionale dello Stato interessato, costruita su queste norme minime.
Che tipo di atto è. La direttiva stabilisce norme minime; non crea un'unica procedura europea. Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 17 luglio 2021, con date successive per gli obblighi di comunicazione elettronica dell'articolo 28 e una possibile proroga di massimo un anno (articolo 34). «Insolvenza», «probabilità di insolvenza» e «PMI» sono da intendersi come definiti dal diritto nazionale (articolo 2, paragrafo 2). Al 22 ottobre 2026 l'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE non registra alcun atto modificativo; questa guida segue il testo pubblicato nella GU L 172 del 26 giugno 2019 e non descrive il recepimento in alcuno Stato membro.
Che cosa disciplina la direttiva (UE) 2019/1023 e chi ne è escluso? (articoli 1 e 2)
Disciplina i quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, le procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente e le misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (articolo 1, paragrafo 1). Non si applica alle procedure riguardanti imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti creditizi, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo e gli altri enti finanziari elencati all'articolo 1, paragrafo 2, agli enti pubblici ai sensi del diritto nazionale e alle persone fisiche diverse da un imprenditore (articolo 1, paragrafo 2). Gli Stati membri possono inoltre escludere determinate altre entità finanziarie soggette a regimi speciali di vigilanza o di risoluzione con poteri d'intervento paragonabili (articolo 1, paragrafo 3).
Facoltà e una regola fissa. Gli Stati membri possono estendere le procedure di esdebitazione alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori e possono limitare i quadri di ristrutturazione alle persone giuridiche (articolo 1, paragrafo 4). Possono prevedere che i crediti esistenti e futuri di lavoratori o ex lavoratori, i crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità e i crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale del debitore siano esclusi da tali quadri o non ne siano interessati (articolo 1, paragrafo 5). Gli Stati membri provvedono affinché i quadri non incidano sui diritti pensionistici maturati dei lavoratori (articolo 1, paragrafo 6). Per «imprenditore» si intende la persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale (articolo 2, paragrafo 1, punto 9).
Strumenti di allerta precoce e obblighi dei dirigenti (articoli 3 e 19)
La direttiva interviene prima di qualsiasi procedura. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori abbiano accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio (articolo 3, paragrafo 1). Tali strumenti possono includere meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento, servizi di consulenza e incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi (articolo 3, paragrafo 2).
Dirigenti. Qualora sussista una probabilità di insolvenza, gli Stati membri provvedono affinché i dirigenti tengano debitamente conto, come minimo, degli interessi dei creditori, dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi, della necessità di prendere misure per evitare l'insolvenza e della necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa (articolo 19). L'articolo 19 non stabilisce di per sé le conseguenze di una violazione; occorre verificare il diritto nazionale che disciplina tali obblighi.
Chi può accedere a un quadro di ristrutturazione preventiva e chi mantiene il controllo? (articoli 4 e 5)
Vi accede il debitore, che mantiene il controllo totale o almeno parziale. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione, al fine di impedire l'insolvenza e di assicurarne la sostenibilità economica, fatte salve altre soluzioni volte a evitare l'insolvenza (articolo 4, paragrafo 1). Il quadro è disponibile su richiesta del debitore (articolo 4, paragrafo 7), che mantiene il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell'impresa (articolo 5, paragrafo 1).
Filtri, facoltà e professionista. Gli Stati membri possono introdurre filtri, come una verifica di sostenibilità economica che abbia la finalità di escludere il debitore privo di prospettive di sostenibilità economica e possa essere effettuata senza pregiudicarne gli attivi, oppure un limite al numero di accessi nell'arco di un determinato periodo (articolo 4, paragrafi da 2 a 4). Possono anche rendere il quadro disponibile su richiesta dei creditori e dei rappresentanti dei lavoratori, previo accordo del debitore, requisito che possono limitare ai debitori che sono PMI (articolo 4, paragrafo 8). Gli Stati membri provvedono alla nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione almeno nei casi elencati all'articolo 5, paragrafo 3, tra cui il piano che deve essere omologato mediante ristrutturazione trasversale dei debiti ai sensi dell'articolo 11 e la richiesta del debitore o della maggioranza dei creditori (in quest'ultimo caso a spese dei creditori).
Come funziona la sospensione delle azioni esecutive individuali? (articoli 6 e 7)
La sospensione blocca le azioni esecutive dei creditori mentre si negozia il piano. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, e possono prevedere che l'autorità abbia la facoltà di rifiutarla qualora non sia necessaria o non consegua tale obiettivo (articolo 6, paragrafo 1). Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 6, la sospensione può riguardare tutti i tipi di crediti, compresi quelli garantiti e privilegiati (articolo 6, paragrafo 2). Gli Stati membri possono prevedere una sospensione generale o limitata; quella limitata si applica solamente ai creditori che sono stati informati delle trattative o della sospensione (articolo 6, paragrafo 3), e possono escludere determinati crediti in circostanze ben definite, qualora l'esclusione sia debitamente giustificata e l'azione esecutiva non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione oppure la sospensione comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori interessati (articolo 6, paragrafo 4). Gli Stati membri possono applicare la sospensione ai diritti dei lavoratori solo se, e nella misura in cui, assicurano che il pagamento di tali diritti sia garantito con un livello di tutela analogo (articolo 6, paragrafo 5).
Durate massime e revoca. La durata iniziale di una sospensione è limitata a un massimo di quattro mesi (articolo 6, paragrafo 6). Gli Stati membri possono consentire una proroga o una nuova sospensione, concesse solo in circostanze ben definite da cui risulti che sono debitamente giustificate, ad esempio quando sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative (articolo 6, paragrafo 7); la durata totale, inclusi le proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi (articolo 6, paragrafo 8). Si tratta di limiti massimi, non di stime della durata di un caso. L'autorità deve poter revocare la sospensione nei casi elencati all'articolo 6, paragrafo 9, alcuni dei quali solo ove previsto dal diritto nazionale, ed entro i limiti che gli Stati membri possono fissare in quella disposizione.
Istanze di insolvenza. L'obbligo del debitore, previsto dal diritto nazionale, di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione, se sorge durante la sospensione, è sospeso per la durata di questa, così come l'apertura di tale procedura su richiesta dei creditori (articolo 7, paragrafi 1 e 2), con una possibile deroga, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, quando il debitore sia incapace di pagare i suoi debiti in scadenza. La scadenza del termine di sospensione senza l'adozione di un piano non comporta di per sé l'apertura di tale procedura, a meno che sussistano altre condizioni per l'apertura a norma del diritto nazionale (articolo 7, paragrafo 7).
Un fornitore o un'altra controparte può risolvere il contratto a causa della procedura? (articolo 7, paragrafi da 4 a 6)
Non per la sola ragione che la procedura è stata richiesta o aperta. Gli Stati membri assicurano che ai creditori non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti né di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente di una richiesta di apertura o dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva, oppure di una richiesta di sospensione o della concessione di una sospensione in quanto tale (articolo 7, paragrafo 5).
Debiti anteriori non pagati. Gli Stati membri prevedono norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di adottare tali misure nei confronti dei contratti pendenti essenziali, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore (articolo 7, paragrafo 4). I contratti pendenti essenziali sono quelli necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore. Gli Stati membri possono conferire a tali creditori adeguate garanzie contro un ingiusto pregiudizio, possono estendere la regola ai contratti pendenti non essenziali e possono escludere dalla sospensione determinati accordi di netting entro i limiti dell'articolo 7, paragrafo 6.
Che cosa deve contenere un piano di ristrutturazione e chi lo vota? (articoli 8 e 9)
Il piano deve contenere almeno le informazioni elencate all'articolo 8, paragrafo 1, e le parti interessate hanno diritto di voto sulla sua adozione. Tra queste figurano le attività e le passività del debitore, le parti interessate e le eventuali classi, i termini del piano (compreso qualsiasi nuovo finanziamento e i motivi per cui è necessario) e una dichiarazione circa i motivi per cui il piano ha prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore e di garantire la sostenibilità economica dell'impresa. Gli Stati membri rendono disponibile online una lista di controllo particolareggiata per i piani di ristrutturazione, adeguata alle esigenze delle PMI (articolo 8, paragrafo 2).
Chi propone e chi vota. I debitori hanno il diritto di presentare piani di ristrutturazione, e gli Stati membri possono riconoscere tale diritto anche ai creditori e ai professionisti nel campo della ristrutturazione (articolo 9, paragrafo 1); votano le parti interessate, mentre le parti non interessate da un piano non hanno diritto di voto (articolo 9, paragrafo 2). Gli Stati membri possono escludere dal diritto di voto i detentori di strumenti di capitale, i creditori i cui crediti hanno rango inferiore a quelli dei creditori non garantiti e qualsiasi parte correlata con il debitore che presenti un conflitto di interessi a norma del diritto nazionale (articolo 9, paragrafo 3).
Classi e maggioranze. Le parti interessate sono trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi, basata su criteri verificabili, a norma del diritto nazionale; come minimo, i creditori garantiti e non garantiti sono in classi distinte. Gli Stati membri possono prevedere una classe distinta per i diritti dei lavoratori e consentire al debitore che è una PMI di non suddividere le parti in classi (articolo 9, paragrafo 4). Il piano è adottato se in ciascuna classe è ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi, e gli Stati membri possono richiedere anche la maggioranza del numero di parti interessate; le maggioranze stabilite dal diritto nazionale non sono superiori al 75 % dell'importo o, se del caso, del numero di parti interessate di ciascuna classe (articolo 9, paragrafo 6). Gli Stati membri possono prevedere che la votazione formale sia sostituita da un accordo con la maggioranza richiesta (articolo 9, paragrafo 7).
Quando il piano è omologato e che cos'è la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori? (articoli 10, 14 e 15)
Un piano che incide sulle parti dissenzienti vincola le parti solo se è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa. L'omologazione è richiesta almeno per tali piani, per i piani che prevedono nuovi finanziamenti e per i piani che comportano la perdita di più del 25 % della forza lavoro, se tale perdita è ammessa dal diritto nazionale (articolo 10, paragrafo 1).
Condizioni per l'omologazione. Esse comprendono almeno l'adozione del piano in conformità dell'articolo 9, la parità di trattamento, proporzionale al credito, dei creditori con una sufficiente comunanza di interessi nella stessa classe, la notificazione del piano a tutte le parti interessate conformemente al diritto nazionale, il superamento della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori nel caso vi siano creditori dissenzienti e, se del caso, la necessità di qualsiasi nuovo finanziamento, che non deve pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (articolo 10, paragrafo 2). La verifica del migliore soddisfacimento è esaminata solo se il piano è stato contestato per tale motivo, e l'autorità deve avere la facoltà di rifiutare di omologare un piano privo della prospettiva ragionevole di impedire l'insolvenza o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa (articolo 10, paragrafo 3).
Verifica, valutazione ed effetti. La verifica è superata se nessun creditore dissenziente esce dal piano svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione, applicando il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano non fosse omologato (articolo 2, paragrafo 1, punto 6). L'autorità decide sulla valutazione dell'impresa del debitore solo qualora una parte interessata dissenziente contesti il piano per una presunta violazione di tale verifica o della condizione di ristrutturazione trasversale dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto ii) (articolo 14, paragrafo 1). Il piano omologato è vincolante per tutte le parti interessate denominate o descritte conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c); i creditori che non sono coinvolti nell'adozione del piano ai sensi del diritto nazionale non sono interessati dal piano (articolo 15).
Che cos'è la ristrutturazione trasversale dei debiti (cross-class cram-down)? (articoli 11, 12 e 13)
La ristrutturazione trasversale dei debiti consente all'autorità di omologare un piano non approvato in ciascuna classe di voto e di renderlo vincolante per le classi di voto dissenzienti. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, ciò è possibile su proposta del debitore o con il suo accordo, se il piano soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3; b) è stato approvato dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti, oppure, in mancanza, da almeno una classe di voto diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o da altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione (con le ulteriori varianti di diritto nazionale previste dal punto ii)); c) le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevono un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; d) nessuna classe può ricevere o conservare più dell'importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta.
Margini per le scelte nazionali. Gli Stati membri possono limitare il requisito dell'accordo del debitore ai casi in cui questi è una PMI e aumentare il numero minimo di classi necessario ai sensi della lettera b), punto ii) (articolo 11, paragrafo 1). In deroga alla lettera c), possono prevedere che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi, e possono derogare a tale regola qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi del piano e il piano non pregiudichi ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate (articolo 11, paragrafo 2).
Detentori di strumenti di capitale e lavoratori. Se escludono i detentori di strumenti di capitale dall'applicazione degli articoli da 9 a 11, gli Stati membri provvedono con altri mezzi affinché a costoro non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'adozione e l'omologazione di un piano (articolo 12, paragrafo 1), e provvedono altresì affinché non sia loro consentito di impedirne o ostacolarne irragionevolmente l'attuazione (articolo 12, paragrafo 2). Il quadro di ristrutturazione preventiva non interessa i diritti individuali e collettivi dei lavoratori ai sensi del diritto del lavoro dell'Unione e nazionale (articolo 13, paragrafo 1).
| Tema | Che cosa impone la direttiva | Che cosa possono decidere gli Stati membri | Disposizione |
|---|---|---|---|
| Accesso | Quadro di ristrutturazione preventiva qualora sussista una probabilità di insolvenza, su richiesta del debitore | Verifica di sostenibilità economica; limiti agli accessi ripetuti; accesso su richiesta dei creditori o dei rappresentanti dei lavoratori con l'accordo del debitore | Art. 4 |
| Controllo | Il debitore mantiene il controllo totale o almeno parziale; professionista almeno nei casi dell'art. 5, par. 3 | Nomina obbligatoria del professionista in ogni caso in determinate situazioni | Art. 5 |
| Sospensione | Può riguardare tutti i tipi di crediti, fatti salvi i par. 4 e 5 dell'art. 6; durata iniziale massima di quattro mesi, totale non superiore a dodici mesi | Sospensione generale o limitata; esclusione di determinati crediti se debitamente giustificata; rifiuto se non necessaria | Artt. 6 e 7 |
| Contratti | Nessuna risoluzione, anticipazione della scadenza o rifiuto dell'adempimento in forza di una clausola attivata esclusivamente dalla richiesta, dall'apertura o dalla sospensione | Garanzie per i creditori; contratti pendenti non essenziali; esclusione degli accordi di netting | Art. 7, par. 4–6 |
| Voto | Classi, con creditori garantiti e non garantiti distinti; maggioranza dell'importo in ciascuna classe, fissata a non oltre il 75 % | Maggioranza per numero; classe dei lavoratori; PMI senza classi; accordo al posto del voto | Art. 9 |
| Omologazione | Almeno per i piani che incidono sulle parti dissenzienti, che prevedono nuovi finanziamenti o che comportano la perdita di più del 25 % della forza lavoro; verifica del migliore soddisfacimento in presenza di creditori dissenzienti | Esame anticipato dei diritti di voto e della formazione delle classi | Artt. 10 e 14 |
| Cram-down | Su proposta del debitore o con il suo accordo, alle condizioni dell'art. 11, par. 1 | Accordo del debitore limitato alle PMI; pieno soddisfacimento della classe dissenziente se una classe inferiore riceve o mantiene qualcosa, e relative deroghe | Art. 11 |
| Finanziamenti | Non nulli, annullabili o inopponibili, e nessuna responsabilità dei concessori, in base al pregiudizio per la massa dei creditori, salvo altre ragioni nazionali | Condizione di omologazione o di controllo ex ante; pagamento prioritario in una successiva insolvenza | Artt. 17 e 18 |
| Esdebitazione | Almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale per l'imprenditore insolvente; termini non superiori a tre anni dalle date dell'art. 21, par. 1, fatto salvo l'art. 23 | Estensione ai non imprenditori; deroghe dell'art. 23 (obbligatorie per disonestà o malafede) | Artt. 1, par. 4, 20–23 |
| Comunicazione elettronica | Insinuazione al passivo, piani, notifiche, contestazioni e impugnazioni con mezzi elettronici, anche transfrontalieri | I mezzi tecnici | Artt. 28 e 34 |
Impugnazioni e tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei (articoli da 16 a 18)
Impugnazioni. Qualsiasi impugnazione prevista dal diritto nazionale contro una decisione di un'autorità giudiziaria che omologa o respinge il piano è presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria di grado superiore, mentre l'impugnazione di una tale decisione adottata da un'autorità amministrativa è presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria (articolo 16, paragrafo 1). L'impugnazione della decisione di omologazione non ha effetto sospensivo sull'esecuzione del piano, anche se gli Stati membri possono prevedere che le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di sospenderla qualora ciò sia necessario e appropriato per tutelare gli interessi di una parte (articolo 16, paragrafo 3).
Nuovi finanziamenti e finanziamenti temporanei. Il nuovo finanziamento (per attuare il piano) e il finanziamento temporaneo (che prevede, come minimo, un'assistenza finanziaria nel corso della sospensione), definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punti 7 e 8, devono essere adeguatamente tutelati: come minimo, in caso di successiva insolvenza del debitore, tali finanziamenti non possono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili e i loro concessori non possono essere ritenuti civilmente, amministrativamente o penalmente responsabili, in base al rilievo che detti finanziamenti sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale (articolo 17, paragrafo 1). Gli Stati membri possono subordinare tale tutela all'omologazione del piano (nuovi finanziamenti) o a un controllo ex ante (finanziamenti temporanei), escludere i finanziamenti temporanei concessi dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza e riconoscere ai concessori il pagamento in via prioritaria in successive procedure di insolvenza (articolo 17, paragrafi da 2 a 4).
Altre operazioni. Fatto salvo l'articolo 17, le operazioni ragionevoli e immediatamente necessarie per le trattative sul piano, come il pagamento di onorari e costi, delle consulenze professionali strettamente connesse alla ristrutturazione e delle retribuzioni dei lavoratori per il lavoro già prestato, non sono dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in una successiva insolvenza in base al rilievo che sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale (articolo 18, paragrafi 1 e 4), fatte salve le facoltà nazionali dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3; l'articolo 18, paragrafo 5, riguarda le operazioni ragionevoli e immediatamente necessarie per l'attuazione del piano ed effettuate conformemente al piano omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa.
Un imprenditore insolvente può ottenere una seconda opportunità? (articoli da 20 a 24)
Sì: gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale in conformità della direttiva, e possono chiedere la previa cessazione dell'attività a cui sono riconducibili i debiti (articolo 20, paragrafo 1). Se l'esdebitazione è subordinata a un rimborso parziale, l'obbligo di rimborso deve basarsi sulla situazione individuale dell'imprenditore, essere proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili durante i termini per l'esdebitazione e tenere conto dell'equo interesse dei creditori (articolo 20, paragrafo 2).
Al massimo tre anni, fatte salve le deroghe. Fatte salve le deroghe dell'articolo 23, i termini per l'esdebitazione non sono superiori a tre anni e decorrono al più tardi dalla decisione di omologazione di un piano di rimborso o dall'inizio della sua attuazione oppure, nelle altre procedure, dalla decisione di apertura della procedura o dalla determinazione della massa fallimentare (articolo 21, paragrafo 1). L'imprenditore che abbia adempiuto gli obblighi eventualmente previsti dal diritto nazionale è liberato dai debiti alla scadenza dei termini senza necessità di rivolgersi all'autorità per aprire un'altra procedura, anche se gli Stati membri possono consentire all'autorità di verificare il rispetto di tali obblighi (articolo 21, paragrafo 2). Le interdizioni disposte per il solo motivo dell'insolvenza cessano quindi di avere effetto, al più tardi, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione (articolo 22).
Deroghe. L'articolo 23, paragrafo 1, è obbligatorio: gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, ne revocano il beneficio o prevedono termini più lunghi quando l'imprenditore ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o durante il pagamento dei debiti, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova. L'articolo 23, paragrafi da 2 a 5, consente ulteriori deroghe facoltative in circostanze ben definite e debitamente giustificate, ad esempio per la violazione sostanziale di un piano di rimborso o per domande abusive (articolo 23, paragrafo 2), nonché, se debitamente giustificata, l'esclusione di categorie specifiche di debiti, come i debiti garantiti, i debiti derivanti da sanzioni penali o da responsabilità extracontrattuale e le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia (articolo 23, paragrafo 4).
Professionisti, autorità e comunicazione elettronica (articoli da 25 a 28)
Autorità e professionisti. Fatte salve l'indipendenza della magistratura ed eventuali differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, i membri delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupano di queste procedure devono ricevere una formazione adeguata e possedere le competenze necessarie, e le procedure devono essere trattate in modo efficiente (articolo 25). Anche i professionisti devono essere formati e possedere le competenze necessarie, secondo condizioni chiare, trasparenti ed eque di ammissibilità, nomina, revoca e dimissioni, e, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, i debitori e i creditori devono avere la facoltà di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista o di chiederne la sostituzione (articolo 26, paragrafo 1); l'articolo 27 aggiunge norme sulla vigilanza e sulla remunerazione.
Mezzi elettronici. Le parti, i professionisti e le autorità devono poter eseguire con mezzi di comunicazione elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere, l'insinuazione al passivo, la presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso, le notifiche ai creditori e la presentazione di contestazioni e impugnazioni (articolo 28); le prime tre azioni dovevano applicarsi dal 17 luglio 2024 e l'ultima dal 17 luglio 2026 (articolo 34, paragrafo 1).
Che rapporto c'è tra la direttiva e il regolamento (UE) 2015/848?
I due strumenti svolgono funzioni diverse. Secondo il considerando 12, il regolamento (UE) 2015/848 disciplina la competenza, il riconoscimento, l'esecuzione, la legge applicabile e la cooperazione nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, ma non affronta le disparità esistenti tra le norme nazionali sulle procedure di prevenzione e di esdebitazione; la direttiva stabilisce per esse norme sostanziali minime. Secondo il considerando 13, la direttiva non dovrebbe pregiudicare l'ambito di applicazione del regolamento e non impone che le procedure rientranti nel suo ambito soddisfino tutte le condizioni per la notifica ai sensi dell'allegato A. Se siete creditori in una procedura elencata nell'allegato A, consultate la nostra guida su come insinuare un credito in una procedura di insolvenza in un altro Paese dell’UE.
Trasferimento del centro degli interessi principali. Se uno Stato membro attua la direttiva per mezzo di procedure che non soddisfano le condizioni per la notifica in virtù dell'allegato A, la durata complessiva della sospensione nell'ambito di tali procedure è limitata a un massimo di quattro mesi se il centro degli interessi principali del debitore è stato trasferito da uno Stato membro a un altro nei tre mesi precedenti alla presentazione della richiesta di apertura della procedura di ristrutturazione preventiva (articolo 6, paragrafo 8, secondo comma).
Che cosa significa per un creditore o per un'impresa con una presenza transfrontaliera
1. Individuate lo Stato e la procedura. Accertate dove è stata aperta la procedura del debitore, come si chiama e se è elencata nell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848, e consultate la lista di controllo dello Stato prevista dall'articolo 8, paragrafo 2.
2. Verificate se siete parte interessata. Votano solo le parti interessate (articolo 9, paragrafo 2); se siete indicati nel piano, controllate la vostra classe, il valore attribuito al vostro credito e la dichiarazione dei motivi (articolo 8, paragrafo 1, lettera h)).
3. Conoscete la vostra posizione contrattuale. La procedura o la sospensione in quanto tali non vi autorizzano a risolvere il contratto in base a una clausola che le prende come presupposto (articolo 7, paragrafo 5) e, se la sospensione si applica a voi, i soli debiti anteriori non pagati possono non giustificare tali misure nei confronti di un contratto pendente essenziale (articolo 7, paragrafo 4).
4. Esercitate i vostri diritti di contestazione. La verifica del migliore soddisfacimento è esaminata, e la valutazione decisa, solo in caso di contestazione per i motivi degli articoli 10, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1; verificate i termini nazionali.
5. Se gestite l'impresa. Tenete presenti gli obblighi dell'articolo 19 e pianificate i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei con un avvocato dello Stato interessato, affinché rientrino negli articoli 17 e 18 come recepiti in quello Stato.
6. Se il debitore è un imprenditore persona fisica. Può essere disponibile un'esdebitazione ai sensi degli articoli da 20 a 23, fatte salve le deroghe adottate dallo Stato membro. Per recuperare invece un credito, consultate le nostre guide sull'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari e su quale giudice dell’UE è competente secondo Bruxelles I bis.
Domande frequenti
La direttiva (UE) 2019/1023 si applica direttamente alla mia impresa?
No. Gli Stati membri sono destinatari della direttiva (articolo 36) e dovevano adottare e pubblicare le leggi nazionali necessarie entro il 17 luglio 2021, con date successive per alcuni obblighi di comunicazione elettronica e una possibile proroga di massimo un anno (articolo 34). La procedura che si applica a un'impresa è quella prevista dal diritto nazionale dello Stato interessato, costruita sulle norme minime della direttiva.
Posso essere vincolato da un piano di ristrutturazione contro cui ho votato?
Sì, a determinate condizioni. Il piano è adottato in una classe se in essa è ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi, e gli Stati membri possono richiedere anche la maggioranza del numero di parti interessate (articolo 9, paragrafo 6); un piano che incide sulle parti dissenzienti vincola le parti solo se è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa (articolo 10, paragrafo 1). In presenza di creditori dissenzienti, il piano deve superare la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori, che l'autorità esamina solo se il piano è contestato per tale motivo (articolo 10, paragrafo 2), e un piano non approvato in ciascuna classe può diventare vincolante per le classi dissenzienti mediante una ristrutturazione trasversale dei debiti che rispetti le condizioni dell'articolo 11.
Un fornitore può interrompere le consegne perché il debitore ha avviato una procedura di ristrutturazione?
Non per questa sola ragione in forza di una clausola contrattuale. L'articolo 7, paragrafo 5, impone agli Stati membri di assicurare che i creditori non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti né risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore in ragione esclusivamente di una richiesta di apertura o dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva o di una richiesta o della concessione di una sospensione. Per i contratti pendenti essenziali, l'articolo 7, paragrafo 4, richiede norme che impediscano tali misure ai creditori cui si applica la sospensione per debiti anteriori alla sospensione per la sola ragione che non sono stati pagati, e il diritto nazionale può conferire al fornitore adeguate garanzie.
Qual è la durata massima della sospensione delle azioni esecutive secondo la direttiva?
La durata iniziale di una sospensione è limitata a un massimo di quattro mesi (articolo 6, paragrafo 6) e la durata totale, inclusi le proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi (articolo 6, paragrafo 8). Se una procedura non soddisfa le condizioni per la notifica in virtù dell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848, la durata complessiva è limitata a un massimo di quattro mesi qualora il centro degli interessi principali del debitore sia stato trasferito da uno Stato membro a un altro nei tre mesi precedenti alla richiesta di apertura della procedura.
La direttiva consente ai consumatori di ottenere l'esdebitazione?
Le sue norme sull'esdebitazione si applicano all'imprenditore insolvente, cioè alla persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale (articoli 2, paragrafo 1, punto 9, e 20). Le persone fisiche diverse da un imprenditore sono escluse dal suo ambito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), ma l'articolo 1, paragrafo 4, consente agli Stati membri di estendere le procedure di esdebitazione alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori; se un consumatore possa beneficiarne dipende quindi dal diritto nazionale.
Che rapporto c'è tra la direttiva e il regolamento UE sull'insolvenza 2015/848?
Si completano a vicenda. Secondo il considerando 12, il regolamento (UE) 2015/848 disciplina la competenza, il riconoscimento, l'esecuzione, la legge applicabile e la cooperazione nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, mentre la direttiva stabilisce norme sostanziali minime per le procedure nazionali di ristrutturazione e di esdebitazione. Il considerando 13 afferma che la direttiva non dovrebbe pregiudicare l'ambito di applicazione del regolamento e che non impone che le procedure rientranti nel suo ambito soddisfino tutte le condizioni per la notifica ai sensi dell'allegato A del regolamento.
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